Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2014

Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2014
Data di deposito
25 febbraio 2014
Data di decisione
24 febbraio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:30

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, comma 1, lett. d), decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37665

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d ), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU), nella parte in cui - sostituendo l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - preclude la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata, sono infondate le eccezioni d'inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, per insufficiente descrizione della fattispecie e per errata quantificazione della misura dell'indennizzo. Infatti, nell'ordinanza di rimessione è specificato che la domanda di equa riparazione è stata proposta quando la procedura concorsuale era ancora pendente, mentre la pretesa inaccoglibilità della domanda avanzata nel giudizio principale, in ragione dell'art. 2- bis , comma 3, della legge n. 89 del 2001 - secondo cui la misura dell'indennizzo non può mai superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato dal giudice - deve essere respinta, atteso che il ricorso potrebbe essere accolto per un importo minore rispetto a quello domandato.

Massima n. 37666

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d ), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU), nella parte in cui - sostituendo l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - preclude la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata. Infatti, l'intervento additivo invocato dal rimettente - consistente nell'estensione della fattispecie relativa all'indennizzo conseguente al processo tardivamente concluso a quella caratterizzata dalla pendenza del giudizio - non è possibile, sia per l'inidoneità dell'eventuale estensione a garantire l'indennizzo della violazione verificatasi in assenza della pronuncia irrevocabile, sia perché la modalità dell'indennizzo non potrebbe essere definita "a rime obbligate", a causa della pluralità di soluzioni normative in astratto ipotizzabili a tutela del principio della ragionevole durata del processo. Sotto il primo profilo, la legge n. 89 del 2001, condizionando l' an ed il quantum dell'indennizzo, finisce per conformare in modo peculiare il diritto risarcitorio, riconoscendolo solo all'esito del processo presupposto, prevedendo condizioni irrealizzabili con riguardo alla fattispecie di cui si vorrebbe parificare la disciplina. Sotto il secondo profilo, la CEDU, pur accordando allo Stato aderente ampia discrezionalità nella scelta del rimedio interno per la garanzia della ragionevole durata del processo, esige, qualora si opti per la tutela risarcitoria, che detta discrezionalità rispetti il limite dell'effettività del rimedio stesso. Sotto tale aspetto la legislazione nazionale risulta carente e non sarebbe tollerabile, quindi, l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al riscontrato vulnus . - In materia di riconoscimento del bene costituzionale della ragionevole durata del processo, si veda la citata ordinanza n. 305/2001. - In materia di collocazione della CEDU nel sistema della fonti, v. la citata sentenza n. 264/2012. - Circa la «priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario», v. la citata sentenza n. 23/2013; circa l'intollerabilità dell'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa, a fronte di un vulnus di rilievo costituzionale, v. la citata sentenza n. 279/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Bari, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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