Corte costituzionale
Sentenza n. 28/2014
Corte cost., sent. 25 febbraio 2014, n. 28
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 28/2014
- Data di deposito
- 25 febbraio 2014
- Data di decisione
- 24 febbraio 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:28
Norme oggetto del giudizio
- art. 37, comma 4, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- art. 37, comma 5, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- art. 37, comma 6, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- art. 37, comma 7, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- art. 37, comma 8, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
Parametri
- art. 1, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
- art. 116, comma 1, Costituzione
- art. 116, comma 2, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 8, n. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 15, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 21, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 24, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 3, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 20 gennaio 1973
- decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
Massime
Massima n. 37659
È manifestamente inammissibile, per difetto assoluto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), in materia di «gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico», promossa dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento ai principi di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001. Tali censure, infatti, sono del tutto prive di un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri invocati. - Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per carenza di motivazione in relazione ai parametri invocati, v. le citate sentenze nn. 221/2013 e 250/2013.
Massima n. 37660
È manifestamente inammissibile, per difetto assoluto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), in materia di «gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico», promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto. Tale censura, infatti, è del tutto priva di un percorso logico argomentativo idoneo a collegare le norme impugnate ai parametri invocati. - Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per carenza di motivazione in relazione ai parametri invocati, v. le citate sentenze nn. 221/2013 e 250/2013.
Massima n. 37661
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), sollevate dalle Province autonome di Bolzano e di Trento in riferimento agli artt. 116, primo e secondo comma, 117, terzo comma, Cost. (in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), 9, nn. 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, al d.P.R. n. 115/1973, al d.P.R. n. 381/1074, al d.P.R. n. 235/1977 ed agli artt. 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 266/1992. Infatti, le impugnate previsioni, che disciplinano le procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, non ledono le competenze provinciali, bensì rientrano nella materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale in quanto volte a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. - Sulla potestà legislativa dello Stato in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, v. le sentenze, nn. 383/2005 e 1/2008. - Sulla riconducibilità alla materia «tutela della concorrenza» dell'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le citate sentenze nn. 1/2008, 283/2009, 339/2011, 28/2013, 46/2013. - Sulla promozione della concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale tramite la disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le sentenze nn. 401/2007, 1/2008, 339/2011. - Sull'inapplicabilità del d.lgs. n. 22 del 1996 nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le sentenze nn. 308/2003, 45/2010, 112/2011, 183/2012.
Massima n. 37662
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 2012, n. 134), sollevate dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., agli artt. 8, nn. 18), 79, 80, 81 e 103, dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, al d.lgs. n. 268/1992 ed al d.P.R. n. 526/1987. Infatti, le censurate previsioni, che disciplinano le procedure di evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare ed al contenuto dei bandi, nonché all'onerosità delle concessioni messe a gara nel settore idroelettrico, non ledono le competenze provinciali, bensì rientrano nella materia «tutela della concorrenza» di competenza legislativa esclusiva statale, essendo volte a tutelare e promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Inoltre, la stessa normativa di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, ex art. 1- bis , commi 2 e 16, del d.P.R. n. 235 del 1977, indica le materie di competenze esclusiva statale quale limite alla legislazione provinciale sulle grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico e sulle relative concessioni. - Sulla potestà legislativa dello Stato in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, v. le sentenze, nn. 383/2005 e 1/2008. - Sulla riconducibilità alla materia «tutela della concorrenza» dell'intera disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le citate sentenze nn. 1/2008, 283/2009, 339/2011, 28/2013, 46/2013. - Sulla promozione della concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale tramite la disciplina delle procedure di gara pubblica, v. le sentenze nn. 401/2007, 1/2008, 339/2011. - Sull'inapplicabilità del d.lgs. n. 22 del 1996 nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le sentenze nn. 308/2003, 45/2010, 112/2011, 183/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Province autonome di Bolzano e di Trento nei confronti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi;
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del d.l. n 83 del 2012, promosse, in riferimento ai principi di leale collaborazione e dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, promossa, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 116, primo e secondo comma, 117, terzo comma, della Costituzione - in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - agli artt. 8, numeri 3), 5), 6), 13), 15), 17), 21) e 24), 9, numeri 9) e 10), 12, 13, 14, 16, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale), e agli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., agli artt. 8, numero 18), 79, 80, 81 e 103, del d.P.R. n. 670 del 1972, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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