Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2014

Corte cost., sent. 7 novembre 2014, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
250/2014
Data di deposito
7 novembre 2014
Data di decisione
3 novembre 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:250

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6-ter, comma 1, decreto-legge n. 79 del 20 giugno 2012
  • legge n. 131 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 38157

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 -ter, comma 1, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131, impugnato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza, che «Restano fermi gli effetti» della deliberazione del Consiglio dei ministri 31 luglio 2009, e, segnatamente, del d.P.C.M. n. 40191 del 31 luglio 2009 nonché dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3801 del 15 agosto 2009. I provvedimenti governativi menzionati hanno dichiarato la situazione emergenziale ed attuato la gestione commissariale nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera viaria denominata strada pedemontana veneta. Per il giudice rimettente la norma impugnata - la quale nell'ambito della disciplina di riordino della protezione civile dettata dal decreto legge n. 59 del 2012 fa salvi gli effetti dei provvedimenti predetti - attuerebbe una irragionevole "legificazione" dei provvedimenti emergenziali, ledendo in tal modo il diritto di difesa dei ricorrenti nei giudizi a quibus. Diversamente, invece, la clausola di salvezza degli effetti costituisce mero rinvio non recettizio e non ha carattere novativo della fonte. Come ritenuto dalla dottrina, la natura del rinvio la dipende dal livello di innovatività giuridica del richiamo ovvero dal suo effetto: mentre il rinvio recettizio opera una novazione della fonte che eleva la norma richiamata al rango primario, la funzione del rinvio non recettizio non è quella di incorporare il contenuto della norma richiamata, bensì di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia. La stessa differenza tra rinvio materiale e rinvio formale è stata recepita anche dalla giurisprudenza costituzionale la quale ha ulteriormente precisato che l'effetto di incorporazione si produce soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti, operando altrimenti una presunzione di rinvio formale agli atti amministrativi. Nel caso di specie, dal dibattito parlamentare si traggono elementi idonei a dimostrare come l'introduzione dell'art. 6 -ter in sede di conversione del d.l. n. 79 del 2012 con la legge 7 agosto 2012, n. 131, sia stata motivata con l'esigenza di effettuare una ricognizione delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione per stabilire quali fossero, in relazione alle stesse, le gestioni commissariali da sottrarre alla sfera di applicazione da tutte le modifiche. - Sulla necessità che in tema di rilevanza della questione le ordinanze di rimessione siano sorrette da un adeguato e specifico impianto argomentativo idoneo ad individuare con esattezza la pretesa sostanziale fatta valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus e la correlazione tra tale pretesa e la norma censurata, v., ex plurimis, le sentenze nn. 107/2013, 99/2013, e le ordinanze nn. 93/2012, 84/2012 e 38/2012. - Sulla distinzione tra «significato normativo» e «dichiarativo» del richiamo attuato dalla legge ad un atto alla stessa sottordinato, v. la citata sentenza n. 304/1986. - Sulla differenza tra rinvio materiale e rinvio formale, v. le sentenze nn. 85/2013, 80/2013, 232/2006, 536/1990, 199/1993 e 311/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente e Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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