Corte costituzionale

Sentenza n. 242/2014

Corte cost., sent. 24 ottobre 2014, n. 242

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
242/2014
Data di deposito
24 ottobre 2014
Data di decisione
22 ottobre 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:242

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, lett. f), legge n. 62 del 10 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 38143

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lett. f ), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) - in combinato disposto interpretativo con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87; d.m. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2008, n. 83; nonché con il d.m. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 novembre 2007, n. 267 - impugnato in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost., la censura investe in via principale una fonte normativa di rango primario che stabilisce i requisiti per il conseguimento della parità, mentre le disposizioni regolamentari contestualmente impugnate contribuiscono a chiarire il contenuto applicativo della disposizione legislativa, della quale costituiscono specificazione; pertanto, è solo unitamente a quest'ultima che le stesse possono rientrare nella valutazione rimessa a questa Corte. - Sulle condizioni in presenza delle quali fonti regolamentari possono costituire oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità, v. le citate sentenze nn. 34/2011, 354/2008, 162/2008, 456/1994.

Massima n. 38144

Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f ), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), impugnato in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost., è irricevibile l'istanza avanzata dalla difesa della parte privata volta all'accertamento della illegittimità sia dell'attuale composizione della Corte, attesa la mancanza di due giudici di nomina parlamentare, sia degli artt. 1 e 16 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dell'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, dell'art. 26 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, «e delle altre norme vigenti», che ne disciplinano il funzionamento, per violazione degli artt. 24, 111, 135 e 137 Cost.

Massima n. 38145

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f ), della legge 10 marzo 2000, n. 62, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost., nella parte in cui - nel prevedere, fra i requisiti necessari ai fini del riconoscimento della parità degli istituti scolastici, "l'organica costituzione di corsi completi", e la possibilità, nel periodo transitorio di passaggio al nuovo ordinamento scolastico, di ottenere la parità per singole classi, ad iniziare dalla prima - introduce il divieto implicito, secondo il "diritto vivente", di costituire intere sezioni ex novo per le classi paritarie, consentendo di costituire solo la prima classe a partire dall'anno scolastico 2010/2011, e gradualmente ciascuna classe per ogni successivo anno, fino al completamento del corso. In particolare, il divieto di attivare classi successive alla prima si applica sia alle scuole statali che a quelle paritarie. La prosecuzione del percorso scolastico delle classi già funzionanti, fino al graduale esaurimento dei corsi, viene infatti riferita allo stesso modo ad entrambe. Ne consegue che è solo negli istituti scolastici statali, o in quelli paritari preesistenti, che può verificarsi una fisiologica e temporanea coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento, e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare sino al suo esaurimento. Tale interpretazione della norma censurata porta ad escludere la sussistenza di alcuna irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli istituti paritari. Per i medesimi motivi, risulta infondata la censura relativa all'art. 33 Cost., in quanto, individuata la ratio del divieto di istituire classi successive alla prima nell'esigenza di assicurare il graduale ed organico passaggio dai vecchi ai nuovi corsi di studio, la stessa appare coerente con le finalità di assicurare il rispetto degli standard qualitativi ai quali la scuola paritaria deve rispondere e di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico. Quanto alla dedotta lesione della libertà di iniziativa economica, premesso che può essere anche "ragionevolmente limitata" nel quadro di un bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti, l'infondatezza della questione discende dalla considerazione delle finalità che il contestato divieto consentirebbe di soddisfare, quali l'organico passaggio dai vecchi corsi di studio a quelli nuovi. Infine, il denunciato eccesso di delega non sussiste e l'invocato parametro risulta del tutto in conferente in quanto la disposizione censurata non è stata adottata in attuazione della legge delega indicata dal rimettente, che è persino successiva (legge 28 marzo 2003, n. 53). - Sulla facoltà del giudice a quo , di fronte ad un orientamento giurisprudenziale consolidato, di assumere l'interpretazione censurata in termini di "diritto vivente" e di richiederne il controllo di compatibilità con parametri costituzionali, v. le citate sentenze nn. 191/2013, 258/2012, 117/2012 e 91/2004. - Sul principio secondo cui la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di remissione v., ex multis , le citate sentenze nn. 42/2011, 354/2010, 227/2010, 272/2007, 244/2005, n. 24 del 2004, 383/2002, ordinanza n. 270/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 33, 41 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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