Corte costituzionale
Sentenza n. 24/2014
Corte cost., sent. 13 febbraio 2014, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/2014
- Data di deposito
- 13 febbraio 2014
- Data di decisione
- 10 febbraio 2014
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:24
Norme oggetto del giudizio
- sentenza della Corte di cassazione - sez. V pen. n. 46340 del 19 settembre 2012
Parametri
- art. 1, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 39, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 40, legge n. 124 del 3 agosto 2007
- art. 41, legge n. 124 del 3 agosto 2007
Massime
Massima n. 37649
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte di Cassazione in relazione alla sentenza del 19 settembre 2012, n. 46340, non spettava a quest'ultima annullare il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco. Altresì, non spettava alla Corte l'annullamento delle ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazione autorizzate dal Servizio e non anche al fatto storico del sequestro in questione. Va, pertanto, annullata, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di Cassazione. È stata, infatti, confermata la perdurante attualità dei principi tradizionalmente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di segreto di Stato, secondo cui la disciplina del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza. In tale ambito, l'apposizione del segreto spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della l. n. 124 del 2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato. Quanto affermato non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Peraltro, il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri è connotato da ampia discrezionalità, cosicché è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni in quanto il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica. - Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.
Massima n. 37650
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio - in relazione all'ordinanza del 28 gennaio 2013 con la quale è stata ammessa la produzione, da parte della Procura Generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini dagli imputati Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - non spettava alla Corte d'Appello l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato che va, pertanto, annullato nelle parti corrispondenti. Infatti, tale organo giurisdizionale ha disposto l'acquisizione di interrogatori resi dagli imputati in relazione a fatti in ordine ai quali è riscontrabile la sussistenza del segreto di Stato. Quest'ultimo può essere apposto esclusivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato. Quanto affermato non può impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Anche qualora la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova - con la conseguente applicabilità delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato a norma degli artt. 202, comma terzo, c.p.p. e 41, comma terzo, Cost. - non sarebbe ravvisabile alcuna antinomia con i concorrenti principi costituzionali, in considerazione della preminenza dell'interesse alla sicurezza nazionale alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato. - Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.
Massima n. 37651
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio nel procedimento penale a carico degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, in relazione all'ordinanza del 4 febbraio 2013 con la quale la Corte ha omesso di procedere all'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati a norma dell'art. 41 della L. n. 124/2007, non spettava alla Corte d'Appello l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato che va, pertanto, annullato nelle parti corrispondenti. Infatti, l'apposizione del segreto spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato. Sono, pertanto, esclusi sia l'acquisizione e l'utilizzazione da parte dell'autorità giudiziaria di elementi di conoscenza coperti dal segreto di Stato sia il sindacato dei giudici comuni sull'apposizione del segreto, in quanto il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica. - Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.
Massima n. 37652
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, in relazione alla sentenza che ha affermato la responsabilità penale degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, non spettava alla Corte di Appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato. Di conseguenza, deve essere annullata nelle corrispondenti parti la sentenza della Corte di Appello di Milano giacché fondata sull'erroneo presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri concernerebbe solo i rapporti tra il servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal servizio e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione. Posto che l'apposizione del segreto spetta in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferente alla tutela della salus rei publicae e, dunque, tale da coinvolgere un interesse preminente su qualunque altro, anche fatti di reato commessi dagli appartenenti ai Servizi possono essere ricondotti all'alveo del segreto nei limiti dell'immunità funzionale tracciata dall'art. 204, comma 1- bis , del c.p.p. Tale norma statuisce che non possono formare oggetto del segreto i fatti, le notizie o i documenti relativi alle condotte poste in essere da appartenenti ai Servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. In quest'ultima ipotesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta le misure necessarie ed informa l'autorità giudiziaria senza ritardo. Quindi, la copertura del segreto - il cui effettivo ambito non può che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo munus - si proietta su tutti i fatti, notizie e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli interna corporis di carattere organizzativo ed operativo, nonché i rapporti con i servizi stranieri, anche se riguardanti le renditions e, nel caso di specie, il sequestro di Abu Omar, a condizione però che gli atti ed i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato. - Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.
Massima n. 37653
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, in relazione alla sentenza che ha affermato la responsabilità penale degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, non spettava alla Corte di Appello di Milano l'adozione del provvedimento giurisdizionale impugnato. Di conseguenza, deve essere annullata nelle corrispondenti parti la sentenza della Corte di Appello di Milano giacché emessa sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari, senza che fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati all'udienza del 4 febbraio 2013, ed essendosi invitato il Procuratore Generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte da segreto di Stato. L'apposizione del segreto di Stato e la determinazione del reale ambito dei fatti e delle notizie coperte dal summenzionato segreto, infatti, spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, salve le attribuzioni di cui agli artt. 30 e ss. e 41 della L. n. 124/2007, in quanto afferenti alla tutela della salus rei publicae . Per tale ragione, l'autorità giudiziaria non può acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto. Ugualmente è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni in ordine all'apposizione del segreto in quanto il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha natura politica. - Sul segreto di Stato v. le citate sentenza nn. 86/1977, 106/2009 e 40/2012.
Massima n. 37654
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Corte d'Appello di Milano, quale giudice di rinvio, per violazione del principio di leale collaborazione in relazione alla omessa sospensione del procedimento penale a carico degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco in attesa della decisione della Corte Costituzionale sul conflitto già proposto in riferimento alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione, spettava alla Corte d'Appello di Milano non sospendere il procedimento penale in questione. Da un lato, infatti, il principio di leale collaborazione non impone, di per sé, la paralisi nell'esercizio delle attribuzioni contestate; dall'altro lato, la sospensione del processo da parte dell'autorità giudiziaria procedente non è prevista per la pendenza di conflitto di attribuzione, con la conseguenza che tale sospensione si sarebbe tradotta in un provvedimento praeter legem , se non addirittura contra legem , avuto riguardo al regime tassativo che disciplina i casi di sospensione del processo e che automaticamente coinvolge la disciplina di diritto sostanziale della prescrizione del reato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
1) che non spettava alla Corte di cassazione annullare - con la sentenza n. 46340/12 del 19 settembre 2012 - il proscioglimento degli imputati Pollari Nicolò, Ciorra Giuseppe, Di Troia Raffaele, Di Gregori Luciano e Mancini Marco, nonché le ordinanze emesse il 22 ed il 26 ottobre 2010, con le quali la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati nel corso delle indagini preliminari, sul presupposto che il segreto di Stato apposto in relazione alla vicenda del sequestro Abu Omar concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche al fatto storico del sequestro in questione;
2) che non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere - con l'ordinanza del 28 gennaio 2013 - la produzione, da parte della Procura generale della Repubblica presso la medesima Corte, dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini da Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori - atti dei quali era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d'appello con le ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010, poi annullate dalla Corte di cassazione con la sentenza innanzi indicata;
3) che non spettava alla Corte d'appello di Milano - in riferimento alla ordinanza pronunciata il 4 febbraio 2013 - omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori nel corso della udienza dello stesso 4 febbraio 2013, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato;
4) che non spettava alla Corte d'appello di Milano - in relazione alla sentenza n. 985 del 12 febbraio 2013 - affermare la penale responsabilità degli imputati Pollari Nicolò, Di Troia Raffaele, Ciorra Giuseppe, Mancini Marco e Di Gregori Luciano, in ordine al fatto-reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato apposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la CIA, nonché gli interna corporis che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio, e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione;
5) che non spettava alla Corte d'appello di Milano emettere la sentenza innanzi indicata sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari - di cui era stata disposta la restituzione al Procuratore generale da parte della stessa Corte d'appello con le ricordate ordinanze del 22 e 26 ottobre 2010 - senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli anzidetti imputati nel corso della udienza del 4 febbraio 2013, essendosi invitato il Procuratore generale a concludere, in modo tale da consentirgli di svolgere la sua requisitoria utilizzando fonti di prova coperte dal segreto di Stato;
6) che spettava alla Corte d'appello di Milano non sospendere il procedimento penale a carico degli imputati Pollari, Mancini, Ciorra, Di Troia e Di Gregori in pendenza del giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;
annulla, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d'appello di Milano, innanzi indicate, nonché le ordinanze anzidette, anch'esse nelle rispettive parti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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