Corte costituzionale

Sentenza n. 237/2014

Corte cost., sent. 16 ottobre 2014, n. 237

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
237/2014
Data di deposito
16 ottobre 2014
Data di decisione
6 ottobre 2014
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
TESAURO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:237

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013
  • legge n. 125 del 30 ottobre 2013
  • art. 1, comma 8, decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013
  • art. 4, comma 10, decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 119, comma 1, Costituzione
  • art. 8, numero 1), statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 17, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 119, Costituzione
  • Titolo VI, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 79, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 15 luglio 1988
  • art. 87, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 88, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 117, comma 6, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 79, comma 3, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 38130

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d. lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d. lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost. - il quale prevede per gli anni 2014 e 2015 una decurtazione della spesa per studi e incarichi di consulenza sostenuta dalle amministrazioni pubbliche rientranti nell'elenco ISTAT ulteriore rispetto ai limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010. La normativa censurata, infatti, avendo natura di disposizione di principio, non ha applicazione diretta alla Provincia autonoma in base alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 12- bis del medesimo decreto ma, piuttosto, impone ad essa un obbligo di adeguamento alle suddette previsioni. Inoltre, poiché la disposizione impugnata presenta un contenuto normativo analogo e funzionalmente connesso al menzionato art. 6, comma 7, valgono anche per essa i principi già affermati dalla Corte su tale ultima norma, ed in particolare l'affermazione in base alla quale essa stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost. e non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale. - Sull'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 quale norma che stabilisce principi di coordinamento della finanza pubblica, in base all'art. 117, terzo comma, Cost., e che non lede l'autonomia finanziaria di Regioni e Province a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 72/2014, 221/2013, 36/2013, 262/2012, 217/2012, 211/2012 e 139/2012.

Massima n. 38131

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al Titolo VI dello statuto speciale, al d.P.R. n. 305 del 1988, all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. nonché al principio di ragionevolezza - il quale prevede visite ispettive di organi ministeriali almeno una volta l'anno, anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa introdotti dalla stessa disposizione, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. La disposizione impugnata, infatti, non è applicabile alla provincia in forza della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12- bis dello stesso decreto che fa salve le potestà attribuite alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione (comma 2). È bensì vero che l'impugnato art. 1, comma 8, circoscrive tali verifiche al rispetto, da parte della Provincia autonoma, dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa previsti dal d.l. n. 101 del 2013 e non le estende all'intero spettro dell'attività amministrativa e finanziaria della ricorrente; nondimeno, tale disposizione, ove applicata alla Provincia autonoma, sarebbe in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, ai sensi del quale, nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione. - Sull'illegittimità costituzionale di norme che attribuiscono ad apparati ispettivi dell'amministrazione centrale poteri di verifica sul complesso delle attività amministrative e finanziarie degli enti territoriali, v. le citate sentenze nn. 39/2014 e 219/2013. - Sulla spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano del potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, con la conseguente esclusione di un controllo aggiuntivo da parte del Ministero del tesoro, v. le sentenze nn. 182/1997 e 228/1993.

Massima n. 38132

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125 - impugnato dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 8, n. 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost. - il quale stabilisce che «Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5». La disposizione censurata, in particolare, richiama alcuni commi del medesimo articolo che dettano una disciplina volta a ridurre il precariato, limitando l'utilizzo di personale temporaneo e favorendone, con procedure parzialmente riservate, la stabilizzazione. Poiché tali commi costituiscono disposizioni di principio sia per le finalità perseguite, relative alla stabilizzazione dei lavoratori precari, sia per il loro collegamento con norme espressive della potestà statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12- bis del medesimo decreto, la Provincia ha l'obbligo di adeguarsi, mediante la predisposizione delle fonti legislative e regolamentari necessarie alla loro attuazione alle suddette disposizioni. Non è fondata, infine, neppure la censura - basata sull'asserita violazione del divieto di fonti secondarie statali nelle materie provinciali - relativa al richiamato comma 5 che rimette ad un d.P.C.m. la definizione dei criteri di razionale distribuzione delle risorse che consentano alle pubbliche amministrazioni le assunzioni finalizzate alla stabilizzazione dei precari. Infatti, sempre alla luce della clausola di salvaguardia di cui all'art. 12- bis del decreto, la Provincia di Trento deve adeguarsi alla sola fonte legislativa e cioè al predetto art. 4, comma 10 e non al d.P.C.m. (che fra l'altro non risulta neppure adottato) e deve assolvere a tale obbligo di adeguamento fissando con proprio atto interno i criteri di razionale distribuzione delle risorse. - Sui commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 4 del d.l. n. 101 del 2013, quali previsioni aventi natura di disposizioni di principio, v. le citate sentenze nn. 89/2014, 61/2014, 277/2013, 18/2013 e 310/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 80, 81 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»); all'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, della Costituzione;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2013, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, comma 4, 87 e 88 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; al Titolo VI dello statuto speciale; al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto); all'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.; al principio di ragionevolezza;

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del d.l. n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2013, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, comma 3, 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; all'art. 17 del d.lgs. n. 268 del 1992; all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; agli artt. 117, quarto e sesto comma, 118 e 119, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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