Corte costituzionale
Sentenza n. 230/2014
Corte cost., sent. 10 ottobre 2014, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 230/2014
- Data di deposito
- 10 ottobre 2014
- Data di decisione
- 24 settembre 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- TESAURO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 4, decreto-legge n. 79 del 20 giugno 2012
- legge n. 131 del 7 agosto 2012
Parametri
Massime
Massima n. 38122
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.l. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131, censurato nella parte in cui stabilisce che, in sede di prima applicazione della disciplina delle procedure concorsuali per l'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009, anziché dal 1° gennaio 2008. La fattispecie normativa censurata non collide con le regole generali poste in materia concorsuale dall'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.lgs. n. 217 del 2005), rispetto alle quali si pone in un rapporto di specifica transitorietà, non costituisce scelta arbitraria ed irrazionale e non pregiudica imparzialità e buon andamento dei servizi, principi in relazione ai quali si presenta in modo teleologicamente articolato. Il sistema delineato dall'art. 3 del richiamato d.l. è nel suo complesso finalizzato, da un lato, a realizzare un graduale ed appropriato passaggio dal vecchio ordinamento di cui alla legge n. 521 del 1988 a quello introdotto dal richiamato d.lgs. n. 217 del 2005; dall'altro, a rendere più agevole il reclutamento di capi squadra e capi reparto al fine di assicurare il servizio in modo tempestivo ed efficiente. In particolare, con specifico riferimento alla disposizione censurata, la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione precisa che si tratta di una norma transitoria, indispensabile a consentire l'applicazione del meccanismo della risulta al primo concorso semplificato per capo squadra, cioè quello con decorrenza 1° gennaio 2009. La diacronia rispetto alla regola prevista dal comma 3 del medesimo art. 3 viene spiegata in tale contesto alla luce della circostanza del previo espletamento del concorso per capo squadra rispetto a quello di capo reparto, in luogo del loro contestuale svolgimento, quale misura indispensabile proprio ai fini del corretto funzionamento del servizio. - Per il riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento da parte del legislatore in ordine all'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica, le cui scelte possono essere sindacate solo se arbitrarie o manifestamente irragionevoli, v. le citate sentenze nn. 234/2007, 4/1994 e 448/1993, oltre, ex plurimis , sentenza n. 192/2008.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 131, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.
F.to:
Giuseppe TESAURO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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