Corte costituzionale

Sentenza n. 213/2014

Corte cost., sent. 18 luglio 2014, n. 213

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
213/2014
Data di deposito
18 luglio 2014
Data di decisione
9 luglio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:213

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, legge provincia Bolzano n. 10 del 15 aprile 1991
  • art. 38, comma 7, legge provincia Bolzano n. 4 del 10 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 38101

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge provinciale Bolzano n. 4 del 2008) impugnato, in riferimento agli art. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in quanto prevede che l'indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla competente commissione, all'area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o asservimento. Infatti, il remittente giudice di legittimità ha trascurato di argomentare sulla attuale rilevanza di tale questione, non considerando il fatto che, nel giudizio di cassazione, l'organo giudicante si limita a cassare la sentenza impugnata per la dedotta violazione di legge e a devolvere la causa per il giudizio rescissorio ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata. Nella sede rescissoria potranno, poi, essere riproposte o sollevate d'ufficio le questioni che non possono trovare ingresso in fase di legittimità per mancanza di un interesse attuale e concreto, dovendo essere applicata dal giudice del rinvio la norma in ordine alla quale sono prospettati i dubbi di costituzionalità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), come sostituito dall'art. 38, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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