Corte costituzionale
Sentenza n. 193/2014
Corte cost., sent. 9 luglio 2014, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/2014
- Data di deposito
- 9 luglio 2014
- Data di decisione
- 7 luglio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- CASSESE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
- art. 17, comma 2, lett. c), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
- art. 17, comma 2, lett. a), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
- art. 17, comma 2, lett. b), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
- art. 17, comma 2, lett. d), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
- art. 17, comma 2, lett. e), decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1946
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 38064
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 17, primo e secondo comma, lett. c ), del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, il procedimento disciplinare si articola in una prima fase davanti all'ordine professionale locale, che ha natura amministrativa, e in una eventuale seconda fase innanzi alla Commissione centrale, che, per pacifico riconoscimento giurisprudenziale, esercita funzioni di giurisdizione speciale, con conseguente impugnabilità per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., delle relative decisioni. Proprio la natura giurisdizionale dell'attività svolta dalla Commissione richiede il rispetto del principio di imparzialità e di terzietà, con specifico riguardo, nel caso di specie, alla necessità di garantire l'alterità del giudice di rinvio rispetto a quello che ha emesso la decisione impugnata. - Sulla necessaria non implausibilità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione, v., tra le molte, la citata sentenza n. 1/2014. - Sul principio di imparzialità - terzietà della giurisdizione, anche nella diversità delle rispettive discipline connessa alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento, con particolare riguardo alla necessità che il medesimo giudice non si pronunci due volte sulla medesima res iudicanda , specie nel caso di rinvio proprio o prosecutorio, v. le citate sentenze nn. 183/2013, 262/2003, 335/2002, 78/2002 e 341/1998. - Per l'accoglimento di analoghe questioni, v. le citate sentenze n. 262/2003 e 305/2002.
Massima n. 38065
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 17, primo e secondo comma, lett. a ), b ), d ) ed e ) del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione. Le disposizioni censurate contengono, infatti, norme identiche a quelle già dichiarate incostituzionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione;
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo e secondo comma, lettere a), b), d) ed e), del d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, nella parte in cui non prevede la nomina di membri supplenti della Commissione centrale per l'esame degli affari concernenti le professioni dei medici chirurghi, dei veterinari, delle ostetriche e degli odontoiatri, che consentano la costituzione, per numero e categoria, di un collegio giudicante diversamente composto rispetto a quello che abbia pronunciato una decisione annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2014.
F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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