Corte costituzionale

Sentenza n. 19/2014

Corte cost., sent. 11 febbraio 2014, n. 19

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
19/2014
Data di deposito
11 febbraio 2014
Data di decisione
10 febbraio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:19

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge provincia Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011
  • art. 15, comma 1, legge provincia Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011
  • art. 5, comma 9, legge provincia Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011
  • art. 26, comma 12, legge provincia Bolzano n. 10 del 23 aprile 1992
  • art. 7, comma 9, legge provincia Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011
  • art. 12, legge provincia Bolzano n. 1 del 17 gennaio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37625

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità degli artt. 8 e 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. Le disposizioni censurate, infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, sono state abrogate dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 e non hanno avuto, medio tempore , applicazione. - Sulle condizioni richieste perché possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento specifico al fatto che la normativa impugnata non abbia avuto, medio tempore , applicazione, v. ex plurimis le citate sentenze nn. 93/2013 e 245/2012.

Massima n. 37626

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 5, comma 9, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale dispone che «per il personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza, la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale e pensionabile è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali». La norma impugnata, infatti, si pone in evidente contrasto con l'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2011 - avente natura di disposizione di coordinamento della finanza pubblica e, come tale, applicabile oltre che alle Regioni anche alle Province autonome - che prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti del pubblico impiego, anche di qualifica dirigenziale, compreso il trattamento accessorio, non possa superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. - Sulla natura di norma di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, v. le citate sentenze nn. 217/2012 e 215/2012. - Sul rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica oltre che dalle Regioni anche dalle Province autonome, vedi la citata sentenza n. 190/2008.

Massima n. 37627

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l ), Cost., l'art. 7, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale - prevedendo che la denuncia alla Corte dei conti relativa ad ipotesi di responsabilità amministrative del personale pubblico non vada effettuata, sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta nella legge - introduce un'ipotesi di esenzione di responsabilità amministrativa per effetto della mancata denuncia. In tema di responsabilità amministrativa e contabile, infatti, nessuna fonte regionale potrebbe introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. l ), Cost. - Sul divieto di introdurre nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, civile o amministrativa da parte di fonti regionali, vedi la citata sentenza n. 337/2009.

Massima n. 37628

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. l ), Cost., l'art. 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 il quale prevede che il conservatore dei libri fondiari, nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari, è responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare e che, anche nel caso di accertata colpa lieve e di compensazione delle spese per i procedimenti dinanzi alla Corte dei conti, le spese legali sostenute per la difesa in giudizio sono rimborsate dagli enti pubblici provinciali. La Provincia autonoma, infatti, con la disposizione censurata eccede dalle proprie competenze statutarie in quanto - oltre ad introdurre una limitazione della responsabilità del conservatore incidendo sulla materia «ordinamento civile» e «giustizia amministrativa», di esclusiva competenza dello Stato - disciplina, peraltro in senso difforme dalla normativa statale, il regime delle condizioni alla presenza delle quali le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 9, 7, comma 1, e 12 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 15, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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