Corte costituzionale

Sentenza n. 189/2014

Corte cost., sent. 2 luglio 2014, n. 189

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
189/2014
Data di deposito
2 luglio 2014
Data di decisione
23 giugno 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CASSESE
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:189

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, legge della Regione Basilicata n. 18 del 8 agosto 2013
  • art. 4-bis, limitatamente al comma 1, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010
  • art. 4-bis, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, legge della Regione Basilicata n. 1 del 19 gennaio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 38056

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 - che disciplina il procedimento per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui inserisce l'art. 4- bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente al comma 1, in quanto tale comma non è specificamente censurato dal ricorrente, né presenta elementi di connessione con il comma 2, che forma espressamente oggetto delle doglianze del ricorrente.

Massima n. 38057

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18, nella parte in cui inserisce l'art. 4- bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, in ragione del contrasto con l'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. La disposizione impugnata, nell'attribuire al Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni il compito di esprimere un parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto dal legislatore statale per l'installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, introduce un adempimento non richiesto né da questa, né dalle Linee guida, così determinando un aggravio procedurale, in contrasto con le esigenze di celerità e semplificazione amministrativa. Il detto art. 12, infatti, nel regolare l'installazione di detti impianti attraverso un procedimento che si conclude con il rilascio di un'autorizzazione unica, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale; tale norma, inoltre, è «ispirata a canoni di semplificazione» ed «è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa». (Restano assorbiti gli altri profili di censura) - Per la riconducibilità della disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili alla materia di competenza legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», v., ex plurimis , la citata sentenza n. 275/2012. - Per l'affermazione che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale ed è ispirato a canoni di celerità e semplificazione amministrativa, v. le citate sentenze nn. 224/2012, 192/2011, 344/2010, 124/2010 e 282/2009. - Per il riconoscimento della medesima natura di «principi fondamentali» alle Linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, v. le citate sentenze nn. 275/2012 e 308/2011. - Sulla impossibilità, per il legislatore regionale, di introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale, v. la citata sentenza n. 344/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'inammissibilità della questione relativa all'art. 30 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata), nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007), limitatamente al comma 1;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, nella parte in cui inserisce l'art. 4-bis della legge regionale n. 1 del 2010, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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