Corte costituzionale
Sentenza n. 171/2014
Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 171
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 171/2014
- Data di deposito
- 11 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:171
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Piemonte n. 1 del 25 gennaio 2013
- art. 2, legge della Regione Piemonte n. 1 del 25 gennaio 2013
- art. 3, legge della Regione Piemonte n. 1 del 25 gennaio 2013
Parametri
Massime
Massima n. 38018
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 Cost., degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 che - nell'istituire il Comune di Mappano attraverso il distacco di porzioni di territorio di altri Comuni, a seguito di consultazione referendaria - non avrebbero previsto adeguata copertura finanziaria. La mutazione delle circoscrizioni degli enti locali deve avvenire senza aggravi per la finanza pubblica, attraverso un razionale ed equilibrato riparto delle risorse e delle spese tra gli enti scorporati e quelli di nuova istituzione o di ampliata dimensione e senza che vengano incrementati i costi amministrativi, restando fermo, comunque, che l'attività amministrativa di riparto è soggetta a tutte le garanzie del controllo giurisdizionale. La disciplina censurata, però, essendo diretta a dare attuazione alla volontà autonomistica espressa dalle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo, non avrebbe potuto assicurare alcuna forma di compensazione o copertura finanziaria all'operazione di rideterminazione delle circoscrizioni comunali interessate. La nascita di un nuovo ente, tuttavia, non pregiudica di per sé gli equilibri di bilancio, il buon andamento dell'attività amministrativa e l'autonomia finanziaria degli enti interessati alle operazioni di scorporo poiché è in sede applicativa, successiva alle fasi preliminari e propedeutiche all'adozione della legge istitutiva, che devono essere definiti criteri di riparto più elaborati, in riferimento alle specifiche caratteristiche degli enti territoriali interessati, idonei a garantire il ricordato principio di invarianza della spesa. Non risulta violato, in particolare, l'art. 81 Cost. e i relativi principi affermati anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti nella delibera della sezione delle autonomie, 26 marzo 2013, n. 10 poiché, nel caso di specie, viene in rilievo non il controllo afferente alla copertura delle leggi regionali, bensì quello, generale e necessario di legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all'art. 148- bis del TUEL. - Sul riparto delle risorse in base al territorio e alla popolazione, nel caso di divisione in più enti di un preesistente ente territoriale, v. la sentenza n. 32/2009. - Sul controllo di legittimità-regolarità sugli enti locali di cui all'art. 148- bis del TUEL, v. le sentenze nn. 40/2014, 39/2014, 266/2013, 250/2013 e 60/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Piemonte 25 gennaio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Mappano), sollevate, in riferimento agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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