Corte costituzionale

Sentenza n. 151/2014

Corte cost., sent. 29 maggio 2014, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
151/2014
Data di deposito
29 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536 del 21 ottobre 1996
  • legge n. 648 del 23 dicembre 1996
  • art. 8, decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006

Parametri

Massime

Massima n. 37981

È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 4, del d.l. 21 ottobre 1996, n. 536 (convertito dall'art. 1 della l. 23 dicembre 1996, n. 648) e 8 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 119, commi primo e quarto, Cost. in quanto, rispettivamente, prevedono che, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco; e disciplinano la procedura e le condizioni di richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci (AIC). Infatti, le disposizioni censurate non possono trovare diretta applicazione nel giudizio principale poiché quest'ultimo concerne l'erogazione di farmaci a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate e previste dall'AIC (c.d. uso off-label ), mentre il censurato art. 8 riguarda la procedura ed i contenuti della domanda di autorizzazione di immissione in commercio dei farmaci per specifiche indicazioni terapeutiche (c.d. uso on label ). La questione è inammissibile anche se circoscritta al citato art. 1, comma 4, che, pur disciplinando l'erogazione a carico del SSN dei medicinali destinati ad un uso off-label , radica in capo all'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) - succeduta alla Commissione unica del farmaco - il potere decisionale di inserimento dei medicinali off-label nella lista prevista dalla legge n. 648 del 1996. Da un eventuale accoglimento della questione non potrebbe, comunque, discendere l'attribuzione alla Regione del potere di deliberare l'uso di un medicinale off-label , ponendo l'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale. - Sull'irrilevanza dello ius superveniens nel giudizio principale, atteso che, secondo il principio tempus regit actum , il giudice rimettente è tenuto a valutare la legittimità del provvedimento impugnato con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, v., ex plurimis, le sentenze nn. 117/2012 e 90/2013. - Sull'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, v. le citate sentenze nn. 93/2014, 98/2014. - Sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l.r. Emilia Romagna n. 24/2009, in quanto riconosceva alla Regione il potere di prevedere, in sede di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale, l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, v. la citata sentenza n. 8/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996), convertito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 97, primo comma, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sezione seconda, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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