Corte costituzionale

Sentenza n. 142/2014

Corte cost., sent. 28 maggio 2014, n. 142

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
142/2014
Data di deposito
28 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Carosi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:142

Norme oggetto del giudizio

  • art. 39, comma 5, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37967

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 39, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), il quale prevede che i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Attraverso una fictio iuris , la norma impugnata ha infatti allargato ad un anno, per la sola categoria dei giudici tributari, l'intervallo temporale tra il titolo giuridico della competenza e la sua effettiva qualificazione ai fini fiscali. Se la regola generale dell'imposizione sui redditi da lavoro dipendente (ai quali è assimilato, tra gli altri, il compenso del giudice tributario) è quella di cassa (ricavabile dall'art. 7 del TUIR secondo cui ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma), per i redditi percepiti in un determinato periodo d'imposta, ma maturati in tempi precedenti, vige il diverso regime della tassazione separata (art. 17, comma 1, del TUIR), la cui ratio consiste nella necessità di attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa in quei casi in cui la tassazione ordinaria di un reddito formatosi nel corso di più anni, ma corrisposto in unica soluzione, risulti eccessivamente onerosa per il contribuente. La norma censurata non ha invero sottratto i compensi dei giudici tributari al regime della tassazione separata, cosicché essi restano pienamente compresi ed espressamente menzionati tra quelli che hanno diritto a beneficiarne; essa, tuttavia, in assenza di un ragionevole motivo discriminante, ha creato per i suddetti compensi una situazione di trattamento svantaggioso rispetto alle altre specie di redditi assimilati, in quanto l'anomala prescrizione temporale, di fatto, ha riprodotto, per i soli giudici tributari, il principio del cumulo proprio della regola di cassa. (Rimangono assorbite le censure sollevate in riferimento all'art. 104 Cost.) - Sull'estensibilità di norme di favore laddove, in caso di piena omogeneità di situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis , v. la citata sentenza n. 431/1997. - Per l'affermazione che la ratio dell'istituto della tassazione separata è quella di «evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell'IRPEF», v. la citata sentenza n. 287/1996. - In relazione al sindacato di legittimità costituzionale sull'uso del potere discrezionale spettante al legislatore in materia tributaria, nonché al necessario rispetto degli artt. 3 e 53 Cost., v. le citate sentenze nn. 116/2013, 341/2000 e 111/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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