Corte costituzionale
Sentenza n. 142/2014
Corte cost., sent. 28 maggio 2014, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/2014
- Data di deposito
- 28 maggio 2014
- Data di decisione
- 19 maggio 2014
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 39, comma 5, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37967
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 39, comma 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), il quale prevede che i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR). Attraverso una fictio iuris , la norma impugnata ha infatti allargato ad un anno, per la sola categoria dei giudici tributari, l'intervallo temporale tra il titolo giuridico della competenza e la sua effettiva qualificazione ai fini fiscali. Se la regola generale dell'imposizione sui redditi da lavoro dipendente (ai quali è assimilato, tra gli altri, il compenso del giudice tributario) è quella di cassa (ricavabile dall'art. 7 del TUIR secondo cui ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma), per i redditi percepiti in un determinato periodo d'imposta, ma maturati in tempi precedenti, vige il diverso regime della tassazione separata (art. 17, comma 1, del TUIR), la cui ratio consiste nella necessità di attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa in quei casi in cui la tassazione ordinaria di un reddito formatosi nel corso di più anni, ma corrisposto in unica soluzione, risulti eccessivamente onerosa per il contribuente. La norma censurata non ha invero sottratto i compensi dei giudici tributari al regime della tassazione separata, cosicché essi restano pienamente compresi ed espressamente menzionati tra quelli che hanno diritto a beneficiarne; essa, tuttavia, in assenza di un ragionevole motivo discriminante, ha creato per i suddetti compensi una situazione di trattamento svantaggioso rispetto alle altre specie di redditi assimilati, in quanto l'anomala prescrizione temporale, di fatto, ha riprodotto, per i soli giudici tributari, il principio del cumulo proprio della regola di cassa. (Rimangono assorbite le censure sollevate in riferimento all'art. 104 Cost.) - Sull'estensibilità di norme di favore laddove, in caso di piena omogeneità di situazioni poste a raffronto, lo esiga la ratio della disciplina invocata quale tertium comparationis , v. la citata sentenza n. 431/1997. - Per l'affermazione che la ratio dell'istituto della tassazione separata è quella di «evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell'IRPEF», v. la citata sentenza n. 287/1996. - In relazione al sindacato di legittimità costituzionale sull'uso del potere discrezionale spettante al legislatore in materia tributaria, nonché al necessario rispetto degli artt. 3 e 53 Cost., v. le citate sentenze nn. 116/2013, 341/2000 e 111/1997.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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