Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2014

Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 138

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
138/2014
Data di deposito
21 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:138

Norme oggetto del giudizio

  • art. 49, comma 3, lett. b), decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 49, comma 4, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37945

È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 3, lett. b ), e 4, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122), impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto trentino, al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 3, 117 e 118 Cost., letti congiuntamente all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Tali norme, nel disciplinare l'istituto della conferenza dei servizi, stabiliscono, rispettivamente, che il mancato raggiungimento dell'intesa fra le amministrazioni interessate (o il semplice decorso del termine di trenta giorni senza che detta intesa sia stata raggiunta), a seguito del dissenso espresso dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, è superabile con la deliberazione del Consiglio dei ministri che può intervenire non solo nelle materie di competenza statale ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; e che tra le disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost. rientrano anche quelle concernenti la conferenza di servizi. Invero, la disposizione de qua è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 179 del 2012, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale relativa ad essa è divenuta priva di oggetto. - Nel senso che la Regione, qualora si ritenga lesa nelle proprie competenze costituzionali da un decreto-legge, può impugnarlo nei termini previsti dall'art. 127 Cost. ovvero riservarsi di impugnare la sola legge di conversione, che rende permanente e definitiva la normativa dettata con il decreto legge, in quanto quest'ultima ha l'effetto di reiterare, con la novazione della fonte, la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione, v. le citate sentenze nn. 99/2014, 89/2014, 151/2012, 148/2012, 232/2011 e 430/2007. - Nel senso che gli atti consiliari di ratifica delle delibere di impugnazione adottate in via d'urgenza dalle Giunte provinciali devono intervenire ed essere prodotti in giudizio non oltre il termine di costituzione della parte ricorrente, v. la citata sentenza n. 142/2012. - Sulla scusabilità dell'errore in caso di mancato rispetto del termine per il deposito dell'atto consiliare di ratifica della delibera di impugnazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta provinciale, v. le citate sentenze nn. 99/2014, 89/2014, 72/2014 e 61/2014. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lett. b ), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010), v. la citata sentenza n. 179/2012. - Per l'affermazione che, in caso di ius superveniens, la questione di legittimità costituzionale può essere trasferita sul nuovo testo della disposizione impugnata, a condizione che quest'ultima non appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, che le modifiche apportate siano marginali o che comunque non abbiano alterato la portata precettiva della norma impugnata, e che non siano satisfattive rispetto alle censure proposte, v. le citate sentenze nn. 219/2013, 193/2012 e 30/2012. - Per l'affermazione che, ove le modifiche introdotte incidano in maniera sostanziale sulla disciplina oggetto di impugnativa, il supposto trasferimento della questione di costituzionalità, lungi dal garantire il principio di effettività della tutela delle parti nel giudizio in via di azione, supplirebbe impropriamente all'onere di impugnazione, v. le citate sentenze nn. 300/2012, 162/2007 e 137/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni inerenti ad altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, promossa, in riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al principio di leale collaborazione, nonché agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione, letti congiuntamente all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze