Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2014

Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2014
Data di deposito
21 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013
  • art. 27, comma 2, ultimo periodo, legge della Regione Basilicata n. 26 del 30 dicembre 2011
  • art. 29, comma 6, lett. g), legge della Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013

Parametri

Massime

Massima n. 37940

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 27, comma 2, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 7 del 2013) che prevede il trasferimento delle attività sanitarie della Sezione Italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (SIACP) all'Azienda sanitaria di Potenza (ASP), con il subentro di quest'ultima nei contratti correnti di lavoro di diritto privato del personale, senza costituzione di alcun rapporto di pubblico impiego. Tale norma, infatti, non essendo giustificata da esigenze che possano comportare una deroga alla regola del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, viola i principi di uguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione. Né può indurre a diversa conclusione l'espressa esclusione, sancita dalla norma censurata, dell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione non può che risolversi nell'insorgenza di un rapporto di impiego pubblico alle dipendenze di quest'ultima. (Resta assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità) - Nel senso che è illegittimo il mancato ricorso al concorso pubblico per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, perché un simile trasferimento si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in quanto consente di prescindere - in violazione dell'art. 97 Cost. - dall'esigenza di pari condizioni di accesso di tutti i cittadini e di selezione dei migliori, v. le citate sentenze nn. 227/2013, 62/2012, 310/2011, 299/2011 e 267/2010. - Per l'affermazione che è possibile derogare eccezionalmente alla regola del concorso pubblico concorso, quando lo scostarsi dalla stessa si riveli a sua volta maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e ricorrano straordinarie esigenze d'interesse pubblico, v. la citata sentenza n. 217/2012.

Massima n. 37941

Non è fondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, lett. g ), della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 - impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - che include tra le possibili varianti ai piani nelle aree industriali quelle che prevedono modifiche alle distanze dai confini, fermo restando il rispetto delle distanze dettate dal codice civile. Il regime delle distanze è disciplinato primariamente dal codice civile e precisato da ulteriori interventi normativi, tra cui rileva il d.m. n. 1444 del 1968, costituente un corpo unico con la regolazione codicistica, che, all'art. 9, ultimo comma, ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla disciplina statale, se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio. Pertanto, la censurata disposizione regionale risulta pienamente rispettosa della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia civilistica dei rapporti interprivati, proprio perché impone il rispetto del codice civile e di tutte le disposizioni integrative dettate in tema di distanze, comprese quelle di cui al citato d.m. del 1968. - Nel senso che la disciplina delle distanze tra fabbricati va ricondotta alla materia dell' "ordinamento civile", di competenza legislativa esclusiva dello Stato, v. le citate sentenze nn. 6/2013, 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011. - Nel senso che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l'ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegue chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l'operatività dei suoi precetti a "strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio", v. le citate sentenze nn. 6/2013 e 232/2005. - Sull'efficacia precettiva ed inderogabile dell'art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, v. le citate sentenze nn. 114/2012, 232/2005 e ordinanza n. 173/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2012), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge della Regione Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 (Disposizioni nei vari settori di intervento della Regione Basilicata);

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 6, lettera g), della legge della Regione Basilicata n. 7 del 2013, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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