Corte costituzionale
Sentenza n. 127/2014
Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 127
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 127/2014
- Data di deposito
- 15 maggio 2014
- Data di decisione
- 7 maggio 2014
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:127
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 3, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 37931
Non sono fondate le questioni di legittimità - promosse in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., agli artt. 2, primo comma, lett. a ), 3, primo comma, lett. f ), e 4 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, agli artt. 4, primo comma, n. 1), 8, primo comma, n. 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001 - dell'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 che, in conformità con l'art. 6, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010, impone a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici che gli organi di amministrazione e di controllo siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. La norma prevede, inoltre, l'obbligo di adeguamento alla predetta disciplina, entro un anno, delle Regioni, Province autonome ed enti locali, con riferimento alle agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza, prevedendo, in caso di mancato adeguamento, un'ipotesi di responsabilità erariale e di nullità degli atti adottati. Infatti, posto che entrambe le disposizioni menzionate sono espressioni di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, non è violato l'art. 117, terzo comma, Cost., proprio perché la norma impugnata è frutto del legittimo esercizio, da parte dello Stato, della sua potestà legislativa concorrente in tale materia. Non è configurabile, inoltre, la lesione dei parametri statutari citati che attribuiscono alla Regione e alla Provincia autonoma competenza legislativa primaria in materia di organizzazione amministrativa (compresa quella degli enti collegati), di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto nonché di finanza locale, poiché dall'accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potestà legislativa regionale. Con riferimento più specifico all'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), esso non modifica l'obbligo della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di adeguare la loro legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la suddetta norma statutaria detta una specifica disciplina riguardante il solo patto di stabilità interno, mentre per le altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica (tra le quali rientra quella oggetto del presente giudizio) la Regione e le Province autonome si conformano alle disposizioni legislative statali. - Sulla natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, vedi le sentenze nn. 218/2013, 161/2012, 139/2012 e 182/2011. - Sulla natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dell'art. 22, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011,vedi la sentenza n. 23/2014. - Sull'art. art. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972 che introduce per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome specifiche modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, relativamente al solo patto di stabilità interno, vedi le sentenze nn. 99/2014 e 221/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosse, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 2, primo comma, lettera a), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), agli artt. 4, primo comma, numero 1), 8, primo comma, numero 1), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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