Corte costituzionale
Ordinanza n. 83/2014
Corte cost., ord. 8 aprile 2014, n. 83
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 83/2014
- Data di deposito
- 8 aprile 2014
- Data di decisione
- 7 aprile 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:83
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 22, bis, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 24, comma 31, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37847
E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., dell'art. 18, comma 22- bis , del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall'art. 24, comma 31- bis , del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011) che assoggetta, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Infatti, la sentenza n. 116 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione di legge. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22- bis , del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 24, comma 31- bis , del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 116/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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