Corte costituzionale

Ordinanza n. 83/2014

Corte cost., ord. 8 aprile 2014, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
83/2014
Data di deposito
8 aprile 2014
Data di decisione
7 aprile 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 22, bis, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011
  • art. 24, comma 31, bis, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
  • legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37847

E' manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., dell'art. 18, comma 22- bis , del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come successivamente modificato dall'art. 24, comma 31- bis , del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011) che assoggetta, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, di importo complessivamente superiore a 90.000 euro lordi annui, ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro. Infatti, la sentenza n. 116 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione di legge. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22- bis , del d.l. n. 98 del 2011, come modificato dall'art. 24, comma 31- bis , del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 116/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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