Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/2014
Corte cost., ord. 2 aprile 2014, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/2014
- Data di deposito
- 2 aprile 2014
- Data di decisione
- 26 marzo 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:74
Norme oggetto del giudizio
- art. 275, comma 3, secondo periodo, codice di procedura penale
- art. 2, comma 1, decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009
- legge n. 38 del 23 aprile 2009
Parametri
Massime
Massima n. 37834
È manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. [come modificato dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 11 del 2009 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 38 del 2009)], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere per i delitti commessi «con il metodo mafioso» o al fine di agevolare «le attività delle associazioni» previste dall'art. 416- bis cod. pen., contestati a chi non faccia parte di associazioni di tipo mafioso. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 57 del 2013 ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416- bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. - Sulla manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 315/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione del riesame, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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