Corte costituzionale
Ordinanza n. 63/2014
Corte cost., ord. 28 marzo 2014, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 63/2014
- Data di deposito
- 28 marzo 2014
- Data di decisione
- 24 marzo 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:63
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- legge n. 49 del 21 febbraio 2006
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 4, Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 757 del 25 ottobre 2004
Massime
Massima n. 37811
Sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza dell'oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, nonché all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI del 2004 - dell'art. 4- bis del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), recante modifiche al trattamento sanzionatorio previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti". Con la sentenza n. 32 del 2014, successiva alle ordinanze di rimessione, la disposizione impugnata, unitamente all'art. 4- vicies ter del medesimo decreto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; essa pertanto è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta mancanza di oggetto, a seguito della rimozione dall'ordinamento, con efficacia ex tunc , della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 77, secondo comma, nonché all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 4 della decisione quadro n. 2004/757/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 25 ottobre 2004 (Decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti) dalla Corte d'appello di Roma e, in riferimento al solo art. 77, secondo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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