Corte costituzionale

Ordinanza n. 56/2014

Corte cost., ord. 27 marzo 2014, n. 56

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
56/2014
Data di deposito
27 marzo 2014
Data di decisione
24 marzo 2014
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:56

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
  • art. 6, decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 37789

Deve essere ordinata la restituzione al rimettente degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [come modificato dall'art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009)], impugnato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., nella parte in cui non prevede la deducibilità dell'IRAP ai fini delle imposte sui redditi anche dopo l'entrata in vigore del suddetto art. 6, che ha dettato norme sulla deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi. Infatti, successivamente alla proposizione della questione, il quadro normativo di rifermento è mutato, stante l'entrata in vigore dapprima dell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 2011), che ha dettato norme in materia di «Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani», riguardanti anche il tributo in oggetto; e, poi, dell'art. 4, comma 12, del d.l. n. 16 del 2012, che ha inserito nell'art. 2 del d.l. n. 201 del 2011 il comma 1- quater , ove è previsto che: «In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo». Il suindicato ius superveniens è intervenuto, anche retroattivamente, in materia di deducibilità dell'IRAP, con espresso riferimento alla disposizione censurata dall'ordinanza di remissione. Pertanto la modifica del quadro normativo impone la restituzione degli atti al rimettente affinché operi una nuova valutazione della perdurante rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - In materia di restituzione degli atti per ius superveniens , v. le citate ordinanze nn. 232/2012, 190/2012, 182/2012 e 180/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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