Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/2014
Corte cost., ord. 13 gennaio 2014, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/2014
- Data di deposito
- 13 gennaio 2014
- Data di decisione
- 13 gennaio 2014
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 339 del 25 novembre 2003
- art. 2, legge n. 339 del 25 novembre 2003
Parametri
Massime
Massima n. 37588
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, i quali, nel disciplinare l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'impiego pubblico, reintroducono il divieto anche per i dipendenti già autorizzati, in regime di tempo parziale. Infatti, questione analoghe sono state già dichiarate non fondate nelle sentenze nn. 390 del 2006 e 166 del 2012 e il giudice a quo non ha sollevato nuovi profili di censura, né prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già valutati, in presenza di un quadro normativo rimasto sostanzialmente immutato. - Sull'ammissibilità della questione sollevata dal giudice a quo che non ha esaurito in via definitiva il suo potere cautelare, v. la citata sentenza n. 236/2010 e la citata ordinanza n. 25/2006. - Per il merito della questione, sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto, già dichiarata non fondata dalla Corte, v. la citata sentenza n. 166/2012, nonché la sentenza n. 390/2006 da essa richiamata. - Sulla necessità di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, v. la citata sentenza n. 378/1994.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2014.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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