Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/2014
Corte cost., ord. 7 novembre 2014, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/2014
- Data di deposito
- 7 novembre 2014
- Data di decisione
- 3 novembre 2014
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- NAPOLITANO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 11, legge n. 240 del 30 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 38161
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 33, sesto comma, e 97 Cost., nella parte in cui «riserva l'elettorato passivo alle cariche accademiche ai docenti in grado di assicurare un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, senza comprendere il biennio di permanenza in servizio successivo al raggiungimento dell'età pensionabile». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, che ha abrogato l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 rubricato "Prosecuzione del rapporto di lavoro". A fronte di questo ius superveniens , spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata. - Per l'affermazione che il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rimessione, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, v. le citate sentenze nn. 162/2014, 120/2013, 274/2011 e 227/2010. - Sulla restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo, v., ex multis , le citate ordinanze, ex multis , ordinanze nn. 152/2014, 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.
F.to:
Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
Testo integrale
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