Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/2014

Corte cost., ord. 7 novembre 2014, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/2014
Data di deposito
7 novembre 2014
Data di decisione
3 novembre 2014
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
NAPOLITANO
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:253

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 11, legge n. 240 del 30 dicembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 38161

Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 33, sesto comma, e 97 Cost., nella parte in cui «riserva l'elettorato passivo alle cariche accademiche ai docenti in grado di assicurare un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, senza comprendere il biennio di permanenza in servizio successivo al raggiungimento dell'età pensionabile». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, che ha abrogato l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 rubricato "Prosecuzione del rapporto di lavoro". A fronte di questo ius superveniens , spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata. - Per l'affermazione che il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rimessione, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, v. le citate sentenze nn. 162/2014, 120/2013, 274/2011 e 227/2010. - Sulla restituzione degli atti al giudice a quo, per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce del mutato quadro normativo, v., ex multis , le citate ordinanze, ex multis , ordinanze nn. 152/2014, 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2014.

F.to:

Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo integrale

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