Corte costituzionale

Ordinanza n. 179/2014

Corte cost., ord. 18 giugno 2014, n. 179

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
179/2014
Data di deposito
18 giugno 2014
Data di decisione
11 giugno 2014
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:179

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge della Regione Puglia n. 17 del 13 agosto 1993
  • art. 10, comma 3, legge della Regione Puglia n. 17 del 13 agosto 1993
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Puglia n. 13 del 18 luglio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 38038

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (come modificato dall'art. 4, primo comma, della legge regionale n. 13 del 1996), impugnato, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 Cost. (questi ultimi nel testo anteriore alla sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale n. 3 del 2001) nella parte in cui prevede l'obbligo di corrispondere al Comune sede dell'impianto di smaltimento rifiuti somme di denaro a titolo di contributo a copertura del costo socio ambientale (c.d. «contributo socio-ambientale»). Infatti, è palesemente erroneo il presupposto interpretativo secondo cui l'obbligo del contributo in esame graverebbe sul concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Il citato art. 10, al comma 1, elenca, quali soggetti tenuti alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani, il consorzio tra i Comuni compresi in ciascuno dei bacini di utenza individuati dal piano regionale e il Comune nel cui territorio è stabilita la localizzazione dell'impianto, se il consorzio non sia stato costituito nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; al comma 2, disciplina le modalità di ripartizione dei costi di smaltimento; al comma 3, prevede che nel quadro dei costi da presentare alla Provincia all'atto della richiesta di autorizzazione all'esercizio vadano esposti, tra gli altri, i costi di gestione dell'impianto, ivi compresi i «costi socio-ambientali»; al comma 4, individua le modalità con cui i Comuni provvedono agli obblighi previsti dalla legge. Una piana lettura della norma induce ad individuare quali titolari passivi del rapporto giuridico in esame i Comuni (singoli o consorziati) e non il gestore dell'impianto di smaltimento. - Sull'inesistenza di un obbligo per il giudice a quo di osservare un rigido ordine nell'affrontare le diverse domande proposte in giudizio, nel senso di individuare questioni pregiudiziali e preliminari da ritenersi prioritarie nell'ordine di trattazione rispetto alla questione di costituzionalità, v. la citata sentenza n. 79/2002 e le ordinanze nn. 277/2010, 158/2013. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma della Regione Piemonte istitutiva di un tributo a carico del gestore dell'impianto di smaltimento dei rifiuti, v. la citata sentenza n. 280/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, della legge della Regione Puglia 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del Piano regionale e della Organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 "Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani"), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione - questi ultimi nel testo anteriore alla sostituzione operata dagli artt. 3 e 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) -, dal Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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