Corte costituzionale
Ordinanza n. 176/2014
Corte cost., ord. 13 giugno 2014, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 176/2014
- Data di deposito
- 13 giugno 2014
- Data di decisione
- 11 giugno 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:176
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 38029
È manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie e per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17- bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 611, lett. a ), numero 1), della legge n. 147 del 2013), in relazione all'art. 14 dello stesso d.lgs. - che detta la disciplina del litisconsorzio e dell'intervento nel processo tributario -, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente a soci di una società di avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la società stessa, solo per il dato della quantificazione della pretesa. Infatti, il giudice rimettente non indica il valore della controversia promossa dai soci, non precisa i presupposti che sarebbero alla base del necessario litisconsorzio né chiarisce se i suddetti soci abbiano effettivamente presentato il reclamo, impedendo, quindi, di compiere il necessario controllo in ordine all'applicabilità delle disposizioni impugnate nel giudizio principale e all'effettiva ricorrenza delle lesioni denunciate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell'art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), «in relazione all'art. 14» dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze