Corte costituzionale
Ordinanza n. 148/2014
Corte cost., ord. 28 maggio 2014, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 148/2014
- Data di deposito
- 28 maggio 2014
- Data di decisione
- 19 maggio 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:148
Norme oggetto del giudizio
- art. 4-bis, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
- legge n. 49 del 21 febbraio 2006
- art. 4, vicies ter, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 37978
Sono manifestamente inammissibili, in quanto divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4- bis e 4- vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti", impugnate in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, 117, primo comma, Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate dai giudici a quibus . Quindi, tali disposizioni sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - In relazione al precedente giudizio che rende la questione manifestamente inammissibile, v la sentenza n. 32/2014. - Sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto, essendo rimosso dall'ordinamento con efficacia ex tunc la norma censurata, v. ex plurimis , le citate ordinanze n. 321/2013, n. 177/2013, n. 315 /2012 e n. 182/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce e dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nonché, in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, 117, primo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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