Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/2014

Corte cost., ord. 28 maggio 2014, n. 148

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
148/2014
Data di deposito
28 maggio 2014
Data di decisione
19 maggio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:148

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4-bis, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005
  • legge n. 49 del 21 febbraio 2006
  • art. 4, vicies ter, decreto-legge n. 272 del 30 dicembre 2005

Parametri

Massime

Massima n. 37978

Sono manifestamente inammissibili, in quanto divenute prive di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 4- bis e 4- vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49), i quali unificano il trattamento sanzionatorio, in precedenza differenziato, previsto dal d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati aventi ad oggetto le c.d. "droghe leggere" e per quelli concernenti le c.d. "droghe pesanti", impugnate in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, 117, primo comma, Cost. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme censurate dai giudici a quibus . Quindi, tali disposizioni sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - In relazione al precedente giudizio che rende la questione manifestamente inammissibile, v la sentenza n. 32/2014. - Sulla manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto, essendo rimosso dall'ordinamento con efficacia ex tunc la norma censurata, v. ex plurimis , le citate ordinanze n. 321/2013, n. 177/2013, n. 315 /2012 e n. 182/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, sollevate, in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce e dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia, nonché, in riferimento agli artt. 11, 77, secondo comma, 117, primo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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