Corte costituzionale

Ordinanza n. 123/2014

Corte cost., ord. 9 maggio 2014, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
123/2014
Data di deposito
9 maggio 2014
Data di decisione
5 maggio 2014
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2014:123

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37923

È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 7), cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui «non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità nei loro confronti finché sono in carica». Infatti, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata previsione della nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, come stabilito dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, comporta la nullità della clausola compromissoria e tenuto conto della modalità della designazione degli arbitri quale esposta nell'ordinanza di rimessione, il mancato esame della validità, sotto questo profilo, della clausola compromissoria si risolve in una carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi del collegio arbitrale a quo . - Sulla legittimazione degli arbitri rituali a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 223/2013 e 376/2001. - Nel senso che spetta alla Corte il sindacato, in sede di ammissibilità, sulla validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, qualora risultino manifestamente carenti oppure manchi una plausibile motivazione in ordine agli stessi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 61/2012 e 270/2010; ordinanze nn. 325/2013 e 269/2013. - Sulla riassunzione del giudizio nei rapporti tra giudici ed arbitri, v. la citata sentenza n. 223/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7) del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Collegio arbitrale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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