Corte costituzionale
Ordinanza n. 123/2014
Corte cost., ord. 9 maggio 2014, n. 123
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 123/2014
- Data di deposito
- 9 maggio 2014
- Data di decisione
- 5 maggio 2014
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2014:123
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37923
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, n. 7), cod. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui «non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori per le azioni sociali di responsabilità nei loro confronti finché sono in carica». Infatti, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancata previsione della nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, come stabilito dall'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003, comporta la nullità della clausola compromissoria e tenuto conto della modalità della designazione degli arbitri quale esposta nell'ordinanza di rimessione, il mancato esame della validità, sotto questo profilo, della clausola compromissoria si risolve in una carenza argomentativa in ordine alla potestas iudicandi del collegio arbitrale a quo . - Sulla legittimazione degli arbitri rituali a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 223/2013 e 376/2001. - Nel senso che spetta alla Corte il sindacato, in sede di ammissibilità, sulla validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, qualora risultino manifestamente carenti oppure manchi una plausibile motivazione in ordine agli stessi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 61/2012 e 270/2010; ordinanze nn. 325/2013 e 269/2013. - Sulla riassunzione del giudizio nei rapporti tra giudici ed arbitri, v. la citata sentenza n. 223/2013.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 7) del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Collegio arbitrale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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