Corte costituzionale
Sentenza n. 80/2013
Corte cost., sent. 3 maggio 2013, n. 80
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 80/2013
- Data di deposito
- 3 maggio 2013
- Data di decisione
- 24 aprile 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:80
Norme oggetto del giudizio
- art. 105, legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 37038
Deve essere dichiarata l'inammisibilità delle questioni relative all'articolo 105 della legge della Regione siciliana approvata il 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), che a parere del giudice rimettente determinerebbe una «legificazione» delle Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, in quanto si deve escludere che il citato articolo abbia inteso effettuare un rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della fonte, alle regole richiamate, ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Gli ulteriori profili restano assorbiti. - L'esclusione del rinvio recettizio o materiale comporta la trattazione del rinvio come mera indicazione della fonte della disciplina sostanziale applicabile nell'arco di tempo considerato, con la conseguenza che si applica la giurisprudenza costituzionale sugli atti sprovvisti di forza di legge, non insuscettibili di essere oggetto di giudizio incidentale di legittimità costituzionale: in proposito, si veda, ex plurimis , la sentenza n. 311/1993 e l'ordinanza n. 484/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 105 della legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonché all'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto-legge del 15 maggio 1946, n. 455, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2013.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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