Corte costituzionale

Sentenza n. 80/2013

Corte cost., sent. 3 maggio 2013, n. 80

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
80/2013
Data di deposito
3 maggio 2013
Data di decisione
24 aprile 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:80

Norme oggetto del giudizio

  • art. 105, legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37038

Deve essere dichiarata l'inammisibilità delle questioni relative all'articolo 105 della legge della Regione siciliana approvata il 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), che a parere del giudice rimettente determinerebbe una «legificazione» delle Linee Guida al Piano Energetico Ambientale della Regione Sicilia, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 3 febbraio 2009, in quanto si deve escludere che il citato articolo abbia inteso effettuare un rinvio recettizio o materiale, con efficacia novatrice della fonte, alle regole richiamate, ravvisabile soltanto quando la volontà del legislatore di recepire mediante rinvio sia espressa oppure sia desumibile da elementi univoci e concludenti. Gli ulteriori profili restano assorbiti. - L'esclusione del rinvio recettizio o materiale comporta la trattazione del rinvio come mera indicazione della fonte della disciplina sostanziale applicabile nell'arco di tempo considerato, con la conseguenza che si applica la giurisprudenza costituzionale sugli atti sprovvisti di forza di legge, non insuscettibili di essere oggetto di giudizio incidentale di legittimità costituzionale: in proposito, si veda, ex plurimis , la sentenza n. 311/1993 e l'ordinanza n. 484/1993.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 105 della legge della Regione siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 41, 117, secondo e terzo comma, 120 della Costituzione, nonché all'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana approvato con regio decreto-legge del 15 maggio 1946, n. 455, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2013.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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