Corte costituzionale

Sentenza n. 79/2013

Corte cost., sent. 3 maggio 2013, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/2013
Data di deposito
3 maggio 2013
Data di decisione
24 aprile 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:79

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 2, comma 5, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 4, comma 6, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 4, comma 7, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 4, comma 8, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 5, comma 11, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 6, comma 2, lettera c), legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 15, comma 6, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 15, comma 13, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 4, comma 6, lettera a), legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 4, comma 7, lettera a), legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 6, comma 2, lettera d), legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012
  • art. 16, legge della Regione Campania n. 19 del 10 luglio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37035

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5; art. 4, commi 6, 7 e 8; art. 5, comma 11; art. 6, comma 2, lettera c ); art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le norme impugnate dispongono che la gestione di ogni registro tumori sia affidata ad unità operative, dedicate e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione, e istituiscono nuove strutture. Esse pertanto: 1) in primo luogo, si pongono in contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost. perché interferiscono con le funzioni e le attività del Commissario ad acta , cui compete di dare attuazione al Piano di rientro dal disavanzo sanitario, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, in base al quale «la semplice interferenza da parte del legislatore regionale con le funzioni del Commissario ad acta , come definite nel mandato commissariale, determina di per sé la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 28 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 2 del 2010); e in particolare, «ogni intervento che possa aggravare il disavanzo sanitario regionale "avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale [...]"» (sentenza n. 18 del 2013; nello stesso senso, sentenza n. 131 del 2012); 2) in secondo luogo violano l'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto prevedendo l'istituzione di nuovi uffici e sopratutto dotandoli di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie, si pongono in contrasto con l'obiettivo del rientro nell'equilibrio economico-finanziario perseguito con l'Accordo sul Piano di rientro e con il Piano medesimo perché comportano spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate, così ponendosi in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e quindi con l'indicato art. 117, terzo comma, Cost. ( ex plurimis : sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012). - Sul principio secondo cui le funzioni amministrative del Commissario ad acta devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali: sentenze n. 28 del 2013 e n. 78 del 2011.

Massima n. 37036

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, lettera a ), e comma 7, lettera a ); art. 6, comma 2, lettera d ); art. 15, comma 6, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Le norme impugnate riservano all'assessorato regionale alla sanità la nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro di coordinamento, senza precisare le procedure attraverso le quali debbano essere effettuate tali nomine e se esse riguardino o meno il personale già dipendente dal servizio sanitario regionale. Esse, pertanto: 1) disponendo nuovi incarichi professionali e prevedendo l'istituzione di nuove strutture interferiscono con l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario affidata al Commissario ad acta , in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.; 2) non rispettando i vincoli posti dal Piano stesso, prevedono spese ulteriori rispetto a quelle già stanziate e così si pongono in contrasto anche con il principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e quindi con l'indicato art. 117, terzo comma, Cost. ( ex plurimis : sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 91 del 2012).

Massima n. 37037

Dichiarazione, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), della illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania). Infatti alla suindicata disposizione vanno estese le motivazioni che hanno portato all'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 4 e 5; dell'art. 4, commi 6, 7 e 8; dell'art. 5, comma 11; dell'art. 6, comma 2, lettere c ) e d ); dell'art. 15, commi 6 e 13, della suindicata legge della Regione Campania n. 19 del 2012, per il profilo riguardante la rilevata violazione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica - e dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 4 e 5; dell'art. 4, commi 6, 7 e 8; dell'art. 5, comma 11; dell'art. 6, comma 2, lettere c) e d); dell'art. 15, commi 6 e 13, della legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del registro tumori di popolazione della Regione Campania);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Campania n. 19 del 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2013.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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