Corte costituzionale
Sentenza n. 73/2013
Corte cost., sent. 23 aprile 2013, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/2013
- Data di deposito
- 23 aprile 2013
- Data di decisione
- 22 aprile 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:73
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, legge della Regione Puglia n. 11 del 15 maggio 2012
- art. 5, comma 3, legge della Regione Puglia n. 18 del 3 luglio 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37021
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11, che prevede che gli enti del servizio sanitario regionale, nelle more del completamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti, si avvalgano, a tempo determinato e senza oneri aggiuntivi rispetto al livello di spesa sostenuto per la medesima voce di costo nell'esercizio 2011, del personale selezionato in base all'esito delle procedure indicate all'art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2011. Il legislatore regionale, infatti ha previsto l'avvalimento a tempo determinato di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del presente giudizio. La Regione Puglia continua ad approvare disposizioni legislative contrastanti con gli artt. 3 e 97 Cost., senza ottemperare ai giudicati costituzionali e ha posto in essere una violazione del giudicato costituzionale ex art. 136 Cost. Infatti, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, "anche se indirettamente", esiti corrispondenti, come avviene nel caso in esame, in cui la legislazione regionale, pur non riproducendo formalmente la procedura di stabilizzazione già dichiarata illegittima, ne utilizza gli esiti in spregio ai principi enunciati da questa Corte. Restano assorbite le ulteriori ragioni di censura.
Massima n. 37022
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18, considerato che la norma oggetto di censura è stata abrogata dall'art. 14 della successiva legge reg. n. 45 del 2012 e medio tempore non ha ricevuto applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 (Misure urgenti per l'accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale);
2) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Puglia 3 luglio 2012, n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012), promossa, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 117 del 2012.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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