Corte costituzionale

Sentenza n. 72/2013

Corte cost., sent. 23 aprile 2013, n. 72

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
72/2013
Data di deposito
23 aprile 2013
Data di decisione
22 aprile 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
MAZZELLA
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:72

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, legge della Regione Basilicata n. 26 del 30 dicembre 2011
  • art. 32, legge della Regione Basilicata n. 26 del 30 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37019

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 136 Cost., per violazione di giudicato costituzionale (sentenza n. 67 del 2011), l'articolo 19 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, in quanto la disposizione denunciata, nel richiamare analoghe finalità di norme regionali già dichiarate incostituzionali, prevede un contributo regionale per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) e che siano utilizzati da almeno tre anni presso i Comuni e gli altri enti pubblici, nonché per la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU che abbiano intrattenuto rapporti contrattuali di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere, senza anche prevedere che questi debbano superare un pubblico concorso.

Massima n. 37020

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 117, primo comma, e 117, secondo comma, lettere q ) ed s ), della Costituzione, l'articolo 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26, il quale prevede che, per motivi di compravendita, è consentita la movimentazione di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta priva della vidimazione del Servizio Veterinario ufficiale della ASL competente in ordine alla avvenuta vaccinazione dei medesimi animali. Difatti la normativa statale che prevede il controllo sanitario della ASL competente sul bestiame in transito - in linea con quanto previsto in sede comunitaria e UE (si veda, da ultimo, il reg. CE 30 maggio 2012, n. 456/2012, Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale) - è destinata ad assicurare, anche in relazione al profilo delle procedure (ad esempio in tema di programmi di prevenzione o di controllo e vigilanza), oltre che a quello strettamente sanzionatorio, una indispensabile uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, secondo livelli minimi di tutela che necessitano, proprio per le esigenze della profilassi, di una ineludibile omogeneità di criteri e parametri di valutazione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 12 del 2004 e n. 406 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 19 e 32 della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2012).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2013.

F.to:

Luigi MAZZELLA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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