Corte costituzionale
Sentenza n. 314/2013
Corte cost., sent. 17 dicembre 2013, n. 314
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 314/2013
- Data di deposito
- 17 dicembre 2013
- Data di decisione
- 10 dicembre 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:314
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, comma 3, decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012
- legge n. 35 del 4 aprile 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37567
È inammissibile, per omesso tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme e insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111, primo comma, Cost., dell'art. 35, comma 3, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 35 del 2012). Tale disposizione di interpretazione autentica dell'art. 194 del r.d. n. 12 del 1941 - secondo cui «Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia» - chiarisce che il rispetto del termine triennale previsto nella norma interpretata è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari. Infatti, non è congruamente motivato, per di più in difetto di un diritto vivente in senso contrario, come la denunciata disposizione possa essere idonea ad estendere l'ambito applicativo della norma interpretata ai trasferimenti d'ufficio, attraverso l'espunzione della locuzione «ad una sede da lui chiesta». - Sulle norme di interpretazione autentica, v. le citate sentenze nn. 15/2012, 271/2011, 209/2010 e 424/1993. - Sulla necessità di esperire il tentativo di interpretazione conforme, v. la citata ordinanza n. 102/2012. - Sulla insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 102 e 111, primo comma, della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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