Corte costituzionale

Sentenza n. 313/2013

Corte cost., sent. 17 dicembre 2013, n. 313

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
313/2013
Data di deposito
17 dicembre 2013
Data di decisione
10 dicembre 2013
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:313

Norme oggetto del giudizio

  • doc. IV quater, n. 1, deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 37566

Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un soggetto, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e deve, conseguentemente, essere annullata la relativa deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica stesso nella seduta del 19 febbraio 2009. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, il nesso funzionale che deve sussistere tra le dichiarazioni divulgative rese extra moenia da un membro del Parlamento e l'attività parlamentare propriamente intesa, «non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico fra l'una e l'altra, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione della attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti, a testimonianza dell'unitario alveo "funzionale" che le deve, appunto, correlare». D'altra parte, poiché la garanzia della insindacabilità opera in relazione non alle opinioni espresse "in occasione" o "a causa" delle funzioni parlamentari, ma soltanto a quelle riconducibili "all'esercizio" delle funzioni medesime, qualsiasi diversa lettura dilaterebbe il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un'immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente "personale", a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. Nella stessa ottica si pone, del resto, l'orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in base al quale deve considerarsi estraneo alla garanzia della insindacabilità un comportamento che non sia connesso «all'esercizio di funzioni parlamentari stricto sensu». Se tutto ciò vale a contrassegnare il confine entro il quale configurare la prerogativa costituzionale dell'insindacabilità agli effetti della tutela da riconoscere ai terzi danneggiati dalle opinioni espresse extra moenia dai membri del Parlamento, entro lo stesso ambito deve ritenersi operante la medesima nei casi in cui l'opinione espressa integri, come nel caso di specie, una ipotesi di illecito diverso dalla diffamazione del privato: anche in questi casi, infatti, lo scrutinio relativo alla sussistenza del nesso funzionale tra opinione "divulgativa" e atto o atti parlamentari "tipici" va condotto in termini particolarmente rigorosi e parametrato al canone della «corrispondenza sostanziale». Le espressioni utilizzate dal senatore di cui si tratta nei confronti del Presidente della Repubblica, oltre a presentare una indubbia eccentricità rispetto a ciò che possa intendersi per "opinione", non hanno alcuna attinenza con atti funzionalmente tipici riferibili allo stesso parlamentare. Ciò emerge con evidenza dal fatto che l'unico argomento a sostegno della delibera di insindacabilità è rappresentato dalla deduzione del promovimento, da parte del medesimo senatore, di una iniziativa di legge costituzionale, peraltro del tutto ultronea rispetto alle esternazioni di cui si discute e comunque rimasta priva di seguito. - Sul nesso funzionale, riguardante le dichiarazioni rese da un parlamentare extra moenia , fra le tante: sentenze n. 137 e n. 82 del 2011.

Massima n. 37925

Non può trovare accoglimento la richiesta della difesa del Senato di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 cod. pen. - norma che prevede il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica, di cui è imputato il senatore le cui dichiarazioni hanno originato il presente conflitto - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost., sul rilievo che si tratterebbe di una norma - non giustificabile nel vigente assetto costituzionale - «anacronistica e irragionevole», oltre che non conforme alla più recente disciplina in materia di reati di opinione. Tale questione, tra l'altro, è priva dell'indispensabile requisito della rilevanza, per l'evidente carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. Va sottolineato, infatti, che nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato la Corte è chiamata a giudicare sull'«ordine costituzionale delle competenze» oppure, anche, secondo la formula dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla «delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali», fermo restando che le competenze medesime si esercitino su materie o oggetti specificamente disciplinati, di regola, nel sistema della legislazione ordinaria. Ne consegue, che la definizione dell'attuale giudizio per conflitto non può ritenersi in alcuna misura subordinata alla soluzione di un dubbio di legittimità costituzionale relativo a una norma incriminatrice la cui applicazione spetta al giudice penale ricorrente. - Sul principio secondo cui nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato la Corte costituzionale è chiamata a giudicare sull'«ordine costituzionale delle competenze»: sentenza n. 457 del 1999.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 278 del codice penale, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (doc. IV-quater, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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