Corte costituzionale
Sentenza n. 307/2013
Corte cost., sent. 17 dicembre 2013, n. 307
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 307/2013
- Data di deposito
- 17 dicembre 2013
- Data di decisione
- 10 dicembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Tesauro
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:307
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 15, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 5, comma 18, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 6, comma 1, lett. f), legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 6, comma 3, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 6, comma 6, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 7, comma 5, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 7, comma 6, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 13, comma 1, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 16, comma 2, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
- art. 18, comma 2, ultima parte, legge della Regione Puglia n. 25 del 24 settembre 2012
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 12, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- decreto ministeriale del 10 settembre 2010
- art. 117, comma 2, lett e), Costituzione
- art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
- art. 117, comma 2, lett s), Costituzione
- Allegato IV, punto 2, lett. m), decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 6, comma 9, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
- decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
- art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
- art. 9, comma 6, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012
- legge n. 135 del 7 agosto 2012
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 37541
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili può prevedere misure compensative in favore dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida statali di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, e che dette misure vengono stabilite con i provvedimenti conclusivi delle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, se previste. La norma regionale, imponendo espressamente il rispetto di quanto previsto nell'Allegato 2 delle Linee guida statali, si limita a prevedere, in linea con la normativa statale ed in attuazione di essa, che, nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, allorquando sia richiesta anche la valutazione di impatto ambientale o la verifica di assoggettabilità a VIA, le misure compensative vengano determinate, in sede di riunione della conferenza di servizi, tramite la quale si svolge il procedimento unico (14.1. delle Linee guida) e nella quale confluiscono i provvedimenti di VIA (14.13. delle Linee guida), congiuntamente con i predetti provvedimenti, tenendo conto delle misure di mitigazione eventualmente adottate in quella sede (Allegato 2, punto 2, lett. g ), delle Linee guida).
Massima n. 37542
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 18, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art.117, secondo comma, lett. e ), e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è subordinata alla produzione da parte del proponente di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 (Albo degli intermediari finanziari) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che ne attesti la congruità». Infatti, la stessa norma regionale impugnata deve essere letta alla luce del comma 9 del medesimo art. 5 che espressamente stabilisce che l'istanza di autorizzazione unica deve essere corredata da quanto indicato al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida statali e quindi anche da quanto prescritto alla lett. j ) dello stesso, che impone di presentare all'atto dell'avvio dei lavori «una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa»; sicché l'obbligo di presentare il citato piano economico e finanziario, imposto dall'impugnato art. 5, comma 18, si aggiunge e non si sostituisce a quanto prescritto dalla lett. j ) del paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida; neppure sussiste il preteso contrasto con i principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché in ossequio al paragrafo 13.1. dell'Allegato alle Linee guida, le Regioni possono prevedere che l'istanza - da cui si fanno decorrere i trenta giorni per la convocazione della conferenza dei servizi - sia corredata da documenti ulteriori rispetto a quelli di cui al paragrafo 13 delle richiamate Linee guida. Anche la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. non sussiste, in quanto la stessa normativa statale (paragrafo 6. e paragrafo 13. dell'Allegato alle Linee guida) attribuisce alle Regioni il potere di prevedere che l'istanza di autorizzazione venga corredata da ulteriore documentazione e che tale onere aggiuntivo è imposto dalla legge regionale nei confronti di tutti i soggetti che propongano l'istanza, senza discriminazioni a livello regionale; la previsione regionale non determina, quindi, alcuna artificiosa alterazione della concorrenza, costituendo legittimo esercizio da parte della Regione della propria competenza legislativa concorrente.
Massima n. 37543
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lett. f ), della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), e terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la procedura abilitativa semplificata «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] trova applicazione anche per gli [...] impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe». Quanto alla denunciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., i principi fondamentali in materia di energia che si assumono violati dalla norma regionale, che estende la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione degli impianti di energia agli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MW, vengono individuati dal ricorrente nell'Allegato IV, punto 2, lett. m ), alla Parte seconda del d.lgs n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente); ma quest'ultimo, lungi dallo stabilire principi in materia di energia ed in specie in tema di procedure autorizzatorie per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, individua gli impianti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province autonome, includendovi quelli «per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW»; sicché il vincolo in esso contemplato riguarda la mera assoggettabilità a VIA degli impianti di produzione di energia idroelettrica, costituendo, quindi, parametro inconferente nella specie, considerato che la sottoposizione alla procedura abilitativa semplificata, stabilita dalla norma regionale impugnata, non esclude l'applicazione della procedura di assoggettabilità a VIA imposta dalle citate norme del d.lgs. n. 152 del 2006, in specie dai commi 2, ultimo periodo, e 5 del richiamato art. 6. Quanto alla questione promossa in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., la norma regionale impugnata nella parte in cui estende la procedura abilitativa semplificata agli impianti idroelettrici di taglia non superiore a 1 MWe, per i quali è prescritta la verifica di assoggettabilità a VIA, costituisce applicazione di quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, posto che quest'ultimo non solo non obbliga le Regioni, ma anzi attribuisce loro il potere di decidere in quali casi, pur trattandosi dei predetti impianti, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di amministrazioni diverse dai Comuni, la realizzazione e l'esercizio degli stessi e delle opere connesse devono rimanere assoggettate all'autorizzazione unica. - Sulla facoltà per le Regioni di estendere la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata, v. citata sentenza n. 275 del 2012.
Massima n. 37544
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui detti commi dispongono che «sono altresì soggetti a procedure semplificate gli interventi per i quali leggi nazionali prevedono quale titolo autorizzativo la comunicazione o ogni altra procedura abilitativa semplificata, comunque denominata» e che «il Comune, a richiesta del soggetto che ha dato avvio alla PAS o alla comunicazione o a qualsiasi altra procedura semplificata, rilascia una dichiarazione attestante che il titolo abilitativo assentito costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto». Infatti, il ricorrente si è limitato a denunciare la violazione dell'intero d.lgs. n. 28 del 2011, affermando genericamente che, in esso, i titoli abilitativi in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile sono individuati in termini tassativi, mediante un numerus clausus , senza tuttavia alcuna individuazione né delle specifiche disposizioni del predetto decreto che risulterebbero violate, né dei titoli abilitativi previsti dal legislatore statale rispetto ai quali le norme regionali impugnate si configurerebbero in termini derogatori.
Massima n. 37545
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, nella parte in cui dispone che «le variazioni di tracciato degli elettrodotti e di posizionamento delle cabine di trasformazione, pur se costituenti modifiche sostanziali, possono essere autorizzate con le procedure della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25». Infatti la norma regionale assoggetta le "variazioni di tracciato" degli elettrodotti e le "variazioni di posizionamento" delle cabine di trasformazione, «pur se costituenti modifiche sostanziali», ad una procedura abilitativa semplificata, in deroga all'autorizzazione unica, con ciò violando l'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003 che costituisce un principio fondamentale vincolante le Regioni nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
Massima n. 37546
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «le modifiche non sostanziali sono soggette alla procedura semplificata o alla comunicazione di cui all'articolo 6» e che sono, altresì, soggette alla procedura abilitativa semplificata dell'art. 6 «le varianti progettuali relative agli impianti inferiori a 1 MW elettrico assentiti con procedure semplificate» perfezionatesi, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 e dell'art. 3 della legge regionale n. 31 del 2008, anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 119 del 2010. Infatti, il comma 3 dell'impugnata disposizione recepisce tutte le precisazioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, cosicché le varianti, per gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, che ricadono nell'ambito della procedura abilitativa semplificata, indicate nell'impugnato comma 6 del medesimo art. 7, sono precisamente quelle consentite dal legislatore statale.
Massima n. 37547
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui dispone che la Regione promuove la costituzione di un organismo, anche sotto forma di consorzio, per il recupero, riciclaggio e/o smaltimento degli impianti in dismissione nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia, stipulando anche eventuali accordi con altre Regioni, lo Stato e/o altri Stati membri. Infatti, l'art. 9, comma 6, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), che si assume violato nella parte in cui pone il divieto agli enti locali «di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione», è norma espressamente ed esclusivamente riferita agli enti locali, finalizzata alla riduzione dei costi relativi agli enti strumentali degli enti locali nella misura almeno del 20 per cento, anche mediante la soppressione o l'accorpamento dei medesimi; essa, quindi, non si rivolge alle Regioni. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 236 del 2013.
Massima n. 37548
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 16, comma 2, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, nella parte in cui istituisce l'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili; infatti, la norma regionale impugnata, istitutiva dell'archivio delle imprese che, in ambito regionale, esercitano impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti di energia rinnovabili, pur comportando, almeno in via potenziale, spese, non fornisce alcuna indicazione circa la copertura finanziaria delle stesse, venendo così meno a quell'obbligo di indicazione, nella stessa legge, dei mezzi per far fronte alle spese implicate dall'attuazione della norma. - Sull'obbligo del legislatore regionale di non sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, v. citate sentenze n. 131 del 2012, n. 272 e n. 106 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007. - Sulla copertura di nuovi oneri finanziari che «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri», v. citate sentenze n.131 del 2012, n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008. - Sulla stretta correlazione tra previsione di spesa e relativa copertura finanziaria che deve essere indicata nella medesima legge di spesa, v. citata sentenza n. 106 del 2011.
Massima n. 37549
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25, ove prevede che «la determinazione del sistema degli oneri e delle garanzie con riguardo alle tipologie degli impianti oggetto di autorizzazione unica» avviene con provvedimento della Giunta regionale, senza fornire alcuna ulteriore indicazione volta a fissare i criteri cui deve ispirarsi detto organo nello svolgimento di tale compito, con ciò violando la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa. - Sull'art. 23 Cost., che impone al legislatore l'obbligo di determinare preventivamente sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, v. citate sentenze n. 33 del 2012 e n. 350 del 2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 6, della legge della Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 15, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 18, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art.117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 6, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 25 del 2012, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe TESAURO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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