Corte costituzionale

Sentenza n. 298/2013

Corte cost., sent. 11 dicembre 2013, n. 298

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
298/2013
Data di deposito
11 dicembre 2013
Data di decisione
2 dicembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:298

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 5, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 12, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 13, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 13, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 13, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 13, comma 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 13, comma 6, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 14, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 14, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 14, comma 7, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 14, comma 9, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 18, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 16, comma 2, lett. a), legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 17, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 18, comma 4, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 35, comma 7, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012
  • art. 34, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 11 ottobre 2012

Parametri

  • art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
  • art. 6, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 152 del 30 aprile 2006
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 5, comma 3, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 1-sexies, decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
  • legge n. 290 del 27 ottobre 2003
  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
  • art. 3, Costituzione
  • art. 12, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • art. 41, Costituzione
  • art. 1-sexies, comma 1, decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
  • art. 97, Costituzione
  • art. 1-sexies, comma 3, decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
  • art. 12, comma 3, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • linee guida, decreto ministeriale del 10 settembre 2010
  • art. 1-sexies, comma 5, decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
  • art. 1-sexies, comma 2, lett. b), decreto legge n. 239 del 29 agosto 2003
  • decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003
  • art. 6, comma 11, decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011
  • art. 1, comma 5, legge n. 239 del 23 agosto 2004
  • art. 34, comma 16, decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012
  • legge n. 221 del 17 dicembre 2012
  • art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 239 del 23 agosto 2004
  • art. 1, comma 4, lett. b), legge n. 239 del 23 agosto 2004
  • art. 1, comma 4, lett. c), legge n. 239 del 23 agosto 2004
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione

Massime

Massima n. 37498

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale stabilisce che l'atto di programmazione regionale (APR) predisposto, nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale (PER), in attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) «nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei» (implicitamente escludendola negli altri casi) -, limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8». La norma regionale, nel perimetrare contenuto e finalità dell'APR, dispone che esso assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale e può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con evidente incidenza sulla programmazione energetica; sicché l'atto di programmazione in questione, rientrando nell'ambito applicativo della norma interposta di cui all'art. 6, comma 2, lett. a ), del d.lgs. n. 152 del 2006, e dunque nel novero dei piani assoggettati alla VAS prevista dalla predetta fonte statale, si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost.

Massima n. 37499

E' costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 5, comma 8, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS», trattandosi, appunto, di disposizione la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata in relazione al comma 9 del medesimo art. 5, dichiarato illegittimo in via diretta.

Massima n. 37500

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - che assoggetta alla procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d'opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica -, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti». La norma regionale, estendendo l'autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, si pone in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», cui va ricondotta la disposizione censurata, in particolare quanto alla necessità dell'esistenza (intesa come completa realizzazione) dell'impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche «non sostanziali». - In senso analogo, v. citate sentenze n. 275 e n. 99 del 2012.

Massima n. 37501

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano - dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. E' infatti, inconferente, per diversità di oggetto, il parametro interposto (art. 1- sexies del d.l. n. 239 del 2003, convertito con modificazione dalla legge n. 290 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la parte in cui riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4, che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali; comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici. Infatti, la citata norma statale disciplina la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica (comma 1) e, al comma 5, precisa che «Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo». Inoltre, la prevista allegazione del progetto definitivo - e non di quello preliminare - all'istanza di autorizzazione unica è, nella specie, finalizzata alla convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale devono essere valutati in modo definitivo tutti gli interessi pubblici coinvolti: essa, infatti, si conclude con il rilascio dell'autorizzazione unica che «sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato» (art. 12, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2012). Ebbene, ciò richiede necessariamente che sia presentato un progetto definitivo, quale indispensabile supporto delle valutazioni da effettuare; sicché la norma regionale si riferisce all'apertura della conferenza di servizi decisoria e dunque non contraddice la richiesta di un progetto definitivo. - Sulla inconferenza di parametro interposto, v. citate sentenze n. 255 del 2013 e n. 263 del 2012; ordinanze n. 31 del 2013, n. 84 del 2011, n. 286 e n. 77 del 2010.

Massima n. 37502

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano - dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. E' infatti inconferente, per diversità di oggetto, il richiamo del parametro interposto (art. 1- sexies del d.l. n. 229 del 2003) della questione relativa all'art. 13, commi 2 e 3, per la sola parte in cui essi riguardano impianti e strutture diverse dalle reti elettriche; comma 4 (che riguarda impianti di produzione di energia elettrica, impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali); comma 5, per la parte in cui disciplina la autorizzazione unica per i gasdotti e per le reti di trasporto di fluidi termici. Quanto alla censura riferita all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., sebbene le norme di semplificazione amministrativa siano state ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non può ritenersi che rientri nel concetto di semplificazione amministrativa la previsione dell'avvio della conferenza di servizi in assenza di un progetto definitivo. - Sulla riconducibilità di norme di semplificazione amministrativa nella materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, v. citata sentenza n. 62 del 2013.

Massima n. 37503

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo, un riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, in quanto disciplina i contenuti dell'istanza di autorizzazione unica alla costruzione di impianti energetici prevedendo oneri amministrativi appena di improcedibilità. Nella disposizione impugnata il riferimento a elaborati della progettazione definitiva delle opere pubbliche non concreta un'applicazione della disciplina di cui agli artt. 93 e 94 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), ma solo un espediente di tecnica redazionale per indicare in forma sintetica una serie di documenti, rimandando ad un'altra fonte normativa che già li descrive analiticamente; del resto, la norma regionale non richiama tutti gli elaborati tecnici che devono accompagnare il progetto per la realizzazione di un'opera pubblica indicati nei predetti articoli.

Massima n. 37504

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale prevede che l'autorizzazione per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sia rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree -, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per violazione di normativa statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 117, terzo comma, Cost.). Infatti, la disposizione regionale individua i «soggetti dotati di idonei requisiti», disegnando una precisa, per quanto ampia, perimetrazione degli stessi e, pertanto, limitando il novero di coloro che possono produrre energia rinnovabile, ponendosi in contrasto con la norma interposta che prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sia «libera» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999). Quanto alla dimostrazione del possesso di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree come presupposto per il rilascio dell'autorizzazione, emerge un chiaro contrasto anche con la norma interposta di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.

Massima n. 37505

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato». L'art. 1- sexies , comma 3, del d.l. n. 239 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) costituisce un principio fondamentale della legislazione statale che vincola le regioni in sede di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche, esprimendo la volontà di incentivazione della produzione e distribuzione di energia elettrica; donde la mancata previsione delle misure di salvaguardia si pone in contrasto con un principio fondamentale fissato dal legislatore statale. Inoltre, il predetto art. 1- sexies , al comma 1, sancisce che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire ed esercitare tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato» e anche tale disposizione va considerata quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia»: la norma regionale, non specificando con chiarezza tale portata, deve ritenersi contrastante con il principio in questione.

Massima n. 37506

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che, relativamente alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impone al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze. Infatti, nella delibera di impugnazione dell'organo politico, non è contenuto alcun riferimento al citato parametro, dovendo così escludersi la volontà del ricorrente di promuovere la questione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 20 del 2013; n. 227 del 2011, n. 365 e n. 275 del 2007.

Massima n. 37507

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che, relativamente alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, impone al proponente, contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, di effettuare, qualora l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela, una comunicazione alle competenti Soprintendenze. La norma regionale, infatti, si limita a riprendere il contenuto delle linee guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le quali, al punto 13.3., dispongono l'obbligo di comunicazione alle soprintendenze, disciplinandolo in maniera sostanzialmente sovrapponibile alla norma in esame.

Massima n. 37508

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale prevede, riguardo alle autorizzazioni per la realizzazione degli elettrodotti, la necessità della previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche -, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi. Infatti, la materia cui è ascrivibile la norma in esame è la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia elettrica», nel cui ambito il comma 5 dell'art. 1- sexies del d.l. n. 239 del 2003 (convertito con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003) dispone che le Regioni disciplinino i relativi procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti elettriche in conformità ai termini e ai principi da esso enunciati, in particolare a quello della unicità del procedimento. In contrasto con esso la norma impugnata prevede che sia acquisito il parere di ARPA al di fuori della conferenza di servizi; né, dal complesso della normativa regionale può desumersi che il parere sia acquisito nell'ambito della conferenza di servizi, come si evince dalla disposizione censurata, la quale prevede che le autorizzazioni siano rilasciate «previa» espressione del parere di ARPA, nonché dalla mancata previsione di tale parere nell'Allegato A, cui rinvia l'art. 13, comma 1, della medesima legge regionale, richiamato dal successivo art. 14, comma 1, per individuare quali siano le amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi.

Massima n. 37509

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 14, comma 9, e 18, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevedono che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale. E', infatti, evidente la difformità di tale disciplina rispetto a quella statale di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (art. 1- sexies , comma 2, lett. b , del d.l. n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290 del 2003), poiché essa introduce un passaggio ulteriore e superfluo nell'iter procedimentale dell'autorizzazione.

Massima n. 37510

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 2, lett. a ), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis ), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da realizzare sugli edifici». Infatti, la disposizione regionale censurata estende lo speciale regime abilitativo oltre i limiti fissati dalla legge statale in ordine all'ubicazione e alla potenza degli impianti, violando la normativa statale di principio (art. 6, comma 11, del d.lgs. n. 28 del 2011) nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Massima n. 37511

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 - il quale dispone che l'Assessore regionale competente in materia di energia possa proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti volto ad attribuire vantaggi economici o occupazionali per il territorio regionale, misure compensative, ovvero opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti. In tal caso l'espressione dell'intesa tra Stato e Regione nell'ambito delle funzioni riservate allo Stato ed esercitate d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 è subordinata alla stipula dell'accordo -, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo». Infatti la disposizione denunciata viola la norma di principio nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, poiché, subordinando la stipula dell'intesa al raggiungimento dell'accordo, genera un ingiustificato aggravamento del procedimento. Sussiste, inoltre, la violazione dell'art. 97 Cost. a nulla rilevando, nel caso di specie, la potestà di autorganizzazione dell'esecutivo regionale, riconosciuta dallo statuto speciale (artt. 4, numero 1, e 12, comma 2), invocata dalla Regione.

Massima n. 37512

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. Infatti, la norma regionale non contrasta con il principio fondamentale di cui all'art. l, comma 5, della legge n. 239 del 2004 - per cui gli accordi sono funzionali alla tutela del solo interesse ambientale, con la conseguente esclusione della possibilità per le regioni di prendere in considerazione altri interessi, come quelli indicati dal comma 2 dell'impugnato art. 17 - poiché la predetta norma statale non esprime un principio che esclude la possibilità di stipulare accordi che si riferiscano ad altri ambiti, ove non espressamente vietati e ove gli interessi che vengono in rilievo siano ragionevolmente correlati all'opera da realizzare.

Massima n. 37513

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, impugnato dal Governo in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica. La norma regionale non contrasta con l'art. 34, comma 16, del d.l. n. 179 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), poiché, in mancanza del decreto ministeriale previsto dalla predetta disposizione, che disciplini le modalità di stipula degli accordi, il contrasto è solo ipotetico, ben potendo la normativa statale prevedere modalità del tutto compatibili con quelle della disposizione regionale.

Massima n. 37514

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, che disciplina l'autorizzazione unica per le reti degli scambi transfontalieri, prevedendo che sia riservata una quota significativa dell'energia disponibile importata al fabbisogno energetico regionale. Tale disposizione si pone in evidente contrasto con la norma interposta di cui all'art. 1, comma 4, lett. a ), b ) e c ), della legge n. 239 del 2004, da ritenersi norma di principio della materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia»; infatti, la disposizione impugnata, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica alla sottrazione di una quota, peraltro non marginale, del totale dell'energia elettrica importata per destinarla al fabbisogno energetico regionale, comporta una chiara violazione delle condizioni puntualmente indicate dal legislatore nazionale; essa, in particolare, incide negativamente sulla libera circolazione dell'energia e impone un significativo onere idoneo a produrre rilevanti effetti economici, certamente non limitati all'àmbito regionale.

Massima n. 37515

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale. La disposizione impugnata pone, infatti, divieti e restrizioni che condizionano e ritardano l'avvio di nuove attività economiche e l'ingresso di nuovi operatori, senza che tali ostacoli siano proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

Massima n. 37516

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lett. e ), Cost., 4 e 5 dello statuto friulano, limitatamente alla parte della disposizione riferita alla possibilità di autorizzare nuovi impianti del tipo «stazione di rifornimento elettrico». Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma in esame è stata abrogata dall'art. 191 della legge regionale n. 26 del 2012 senza aver ricevuto medio tempore applicazione. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 19 e n. 18 del 2013; n. 300, n. 245, n. 226 e n. 193 del 2012; n. 325 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), limitatamente alle parole «Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8»;

2) dichiara, altresì, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, della medesima legge regionale n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «escluse le procedure relative alla VAS»;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti»;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che «dalla data di comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo» e nella parte in cui, limitatamente agli elettrodotti, non dispone che l'autorizzazione unica «sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre strutture, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità con il progetto approvato»;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina degli elettrodotti, nella parte in cui non prevede che il parere di ARPA sia acquisito in conferenza di servizi;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alla disciplina delle infrastrutture energetiche lineari, nella parte in cui prevede che il rilascio dell'autorizzazione sortisca l'effetto di variante urbanistica solo subordinatamente alla circostanza che, in sede di conferenza di servizi, il rappresentante del Comune esprima il suo assenso, sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che la possibilità di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera m-bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), previa comunicazione dell'inizio dei lavori, sia limitata ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili «con potenza nominale fino a 50 kW» e agli impianti fotovoltaici «di qualunque potenza da realizzare sugli edifici»;

9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, con riferimento alle sole infrastrutture energetiche, limitatamente alle parole «In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo»;

10) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, limitatamente alle parole «anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9»;

11) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 4, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012;

12) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 7, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui prevede che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale, possano essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio aventi le caratteristiche indicate nell'art. 34 della medesima legge regionale;

13) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, comma 7, e 34, comma 1, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe;

16) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui consente alla Regione di individuare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale anche diverse dagli interventi compensativi che presentino carattere ambientale e che, al contempo, siano coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica;

17) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui attribuisce all'assessore regionale competente in materia di energia il potere di concludere gli accordi, anziché rinviare ai «modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza unificata, da adottare entro sei mesi» individuati dall'art. 34, comma 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

18) dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

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