Corte costituzionale

Sentenza n. 286/2013

Corte cost., sent. 4 dicembre 2013, n. 286

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
286/2013
Data di deposito
4 dicembre 2013
Data di decisione
20 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:286

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, legge della Regione Liguria n. 15 del 28 giugno 2011
  • art. 8, comma 8, legge della Regione Liguria n. 38 del 27 dicembre 2011
  • art. 8, legge della Regione Liguria n. 15 del 28 giugno 2011
  • art. 18, comma 1, legge della Regione Liguria n. 38 del 27 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 37480

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale), impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa, conformati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e di quelli di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78, del 2010. Successivamente alla proposizione del ricorso, la censurata disposizione è stata abrogata dall'art. 18, comma 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, entrata in vigore il 28 dicembre 2011, cioè poco prima del 1° gennaio 2012, data di decorrenza della efficacia della disposizione in oggetto, che quindi sicuramente non ha avuto alcuna applicazione interinale.

Massima n. 37481

Deve essere dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 8, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012), impugnato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l ), Cost., secondo cui «sino all'espletamento delle procedure concorsuali o di mobilità relative alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ufficio stampa, l'Ufficio di Presidenza, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera d sexies , su proposta del Presidente può individuare, mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, unità di personale che sono assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino al 30 giugno 2013, con applicazione del contratto di lavoro giornalistico». Infatti, la rinuncia all'impugnazione della suddetta disposizione da parte del ricorrente, accettata dalla Regione costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione, sia pure parziale, del processo.

Massima n. 37482

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., con assorbimento di ogni altro profilo di censura - l'art. 8 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011 n. 15. La suddetta disposizione - il cui testo è stato poi sostituito dall'18, comma 1, della legge regionale, n. 38 del 2011 - disciplina il trattamento feriale del personale regionale in occasione della "prosecuzione" del rapporto di lavoro con l'ente territoriale in altra forma giuridica. In particolare, essa regola tutte quelle ipotesi in cui al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente fra il singolo e la Regione si venga a sovrapporre, per effetto del conferimento di incarico e di conseguente collocamento in aspettativa del destinatario, un altro rapporto di lavoro a tempo determinato. In situazioni del genere, potrebbe verificarsi che il singolo lavoratore, già collocato in aspettativa in virtù del conferimento di un incarico a termine, non sia riuscito a fruire dell'intero periodo feriale cui avrebbe avuto diritto, e ciò in relazione alla disciplina riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato a seguito del predetto incarico prima della sua scadenza ("cessazione"). Oppure, all'opposto, che il dipendente regionale che venga destinato ad altro incarico non abbia goduto di tutte le ferie maturate, fino al momento dell'attribuzione di esso, durante lo svolgimento del precorso rapporto di lavoro a tempo indeterminato ("collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico"). Per tali evenienze, la norma regionale impugnata istituisce un meccanismo di "conversione", alla stregua del quale - previa intesa con il dipendente interessato e con la garanzia dell'invarianza della spesa finale (c.d. monetizzazione) - le ferie maturate e non fruite nel primo rapporto, ragguagliate al valore di esse nel nuovo regime, sono convertite (ricalcolate) nel numero di giornate che in tal modo ne risulta; così da poter essere godute nel corso dello svolgimento del secondo rapporto. L'istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia. Inoltre, per effetto della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche per il personale delle Regioni la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva. Ne risulta che la Regione Liguria, avendo legiferato in tema di ferie, ha invaso la sfera di esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di «ordinamento civile», di cui al citato art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. - Per il principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale secondo cui la disciplina relativa al trattamento (economico e normativo) dei dipendenti regionali rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale, essendo il rapporto di impiego di tali dipendenti ormai contrattualizzato: sentenze n. 18 del 2013; n. 290, n. 215 e n. 213 del 2012; n. 339 e n. 77 del 2011; n. 324 del 2010. - Per il principio secondo cui le norme regionali contenenti la disciplina del trattamento (economico e normativo) dei dipendenti regionali devono considerarsi lesive della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. anche in caso in cui si tratti di norme regionali meramente ripetitive di clausole contrattuali collettive: sentenza n. 7 del 2011.

Massima n. 37483

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., con assorbimento di ogni altro profilo di censura - l'art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38. La suddetta disposizione - che ha sostituito il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 15 del 2011 - disciplina il trattamento feriale del personale regionale in occasione della "prosecuzione" del rapporto di lavoro con l'ente territoriale in altra forma giuridica. In particolare, essa regola tutte quelle ipotesi in cui al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente fra il singolo e la Regione si venga a sovrapporre, per effetto del conferimento di incarico e di conseguente collocamento in aspettativa del destinatario, un altro rapporto di lavoro a tempo determinato. In situazioni del genere, potrebbe verificarsi che il singolo lavoratore, già collocato in aspettativa in virtù del conferimento di un incarico a termine, non sia riuscito a fruire dell'intero periodo feriale cui avrebbe avuto diritto, e ciò in relazione alla disciplina riguardante il rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato a seguito del predetto incarico prima della sua scadenza ("cessazione"). Oppure, all'opposto, che il dipendente regionale che venga destinato ad altro incarico non abbia goduto di tutte le ferie maturate, fino al momento dell'attribuzione di esso, durante lo svolgimento del precorso rapporto di lavoro a tempo indeterminato ("collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico"). Per tali evenienze, la norma regionale impugnata istituisce un meccanismo di "conversione", alla stregua del quale le ferie maturate e non fruite nel primo rapporto, ragguagliate al valore di esse nel nuovo regime, non possono essere monetizzate e sono obbligatoriamente convertite (ricalcolate) nel numero di giornate che in tal modo ne risulta; così da poter essere godute nel corso dello svolgimento del secondo rapporto. L'istituto delle ferie è parte integrante del trattamento del prestatore di lavoro subordinato, pubblico o privato che sia. Inoltre, per effetto della intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche per il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, alla contrattazione collettiva. Ne risulta che la Regione Liguria, avendo legiferato in tema di ferie, ha invaso la sfera di esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di «ordinamento civile», di cui al citato art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. - Per il principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale secondo cui la disciplina relativa al trattamento (economico e normativo) dei dipendenti regionali rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale, essendo il rapporto di impiego di tali dipendenti ormai contrattualizzato: sentenze n. 18 del 2013; n. 290, n. 215 e n. 213 del 2012; n. 339 e n. 77 del 2011; n. 324 del 2010. - Per il principio secondo cui le norme regionali contenenti la disciplina del trattamento (economico e normativo) dei dipendenti regionali devono considerarsi lesive della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. anche in caso in cui si tratti di norme regionali meramente ripetitive di clausole contrattuali collettive: sentenza n. 7 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15 (Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2012);

3) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge reg. Liguria n. 15 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 8, della legge reg. Liguria n. 38 del 2011, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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