Corte costituzionale
Sentenza n. 281/2013
Corte cost., sent. 28 novembre 2013, n. 281
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 281/2013
- Data di deposito
- 28 novembre 2013
- Data di decisione
- 20 novembre 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:281
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, comma 1, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 120, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 52, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 37472
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) il divieto di conseguire la patente di guida e la revoca di quella eventualmente posseduta. Invero, a prescindere dalla non pertinenza del riferimento all'art. 27 Cost., che attiene esclusivamente alle sanzioni penali, è assorbente in limine la considerazione della natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato e del carattere assolutamente indeterminato del petitum . Il rimettente chiede infatti una pronuncia che, indipendentemente dai provvedimenti riabilitativi di competenza del giudice penale, consenta all'autorità amministrativa di valutare, senza vincolo di automatismo, «la possibilità di superare per avvenuta emenda il giudizio morale negativo» che la norma denunciata riferisce all'autore di tali reati. Tuttavia, rispetto alle condizioni fissate dall'art. 179 cod. pen. e alla valutazione che, nella logica dell'istituto della riabilitazione, compete alla giurisdizione penale, il giudice a quo neppure adombra quali siano le condizioni di quella «emenda» la cui valutazione vorrebbe affidare all'autorità amministrativa ai fini del rilascio, o dell'esclusione della revoca, del titolo abilitativo. Da ciò deriva anche il carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione sollevata nel giudizio a quo, considerato che il rimettente non indica quale sia in concreto la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo alla prefigurata emenda e quindi condurre all'annullamento dell'impugnato provvedimento di revoca della patente. - In senso analogo, in relazione a questione identica sollevata, in altro giudizio, dal medesimo rimettente, v. la citata ordinanza n. 169/2013. - Nel senso della inammissibilità di questioni con le quali si chiede un intervento additivo non obbligato, v. le citate sentenze nn. 134/2012, 117/2011, 6/2011 e 256/2010. - Nel senso della inammissibilità della questione per il carattere indeterminato del petitum, v., per tutte, la citata sentenza n. 301/2012.
Massima n. 37473
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 120, commi 1 e 2, cod. strada, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 - il quale prevede il diniego della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico in materia di stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990) e la revoca di quella già posseduta se la condanna è successiva - nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Come già precisato dalla giurisprudenza costituzionale, la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare in pejus effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento . Il nuovo testo dell'impugnato art. 120, commi 1 e 2, con riguardo ai reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha innovato la disciplina che l'imputato aveva avuto presente nel ponderare l'opportunità di addivenire al patteggiamento ed ha retroattivamente attribuito al consenso a suo tempo prestato l'ulteriore significato di una rinunzia alla patente di guida. Esso contrasta pertanto con il diritto di difesa, sia per l'inadempimento, che ne consegue, rispetto al negozio (processuale) ex art. 444 cod. proc. pen., sia per il vulnus all'affidamento qualificato dell'imputato circa gli effetti delle proprie scelte. - Per l'ammissibilità di questioni formulate in via subordinata e non alternativa, v. le citate ordinanze nn. 22/2008, 21/2008 e 449/2007. - Sulla componente negoziale dell'istituto del patteggiamento, v. la citata sentenza n. 394/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui si applica anche con riferimento a sentenze pronunziate, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), n. 94 del 2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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