Corte costituzionale

Sentenza n. 278/2013

Corte cost., sent. 22 novembre 2013, n. 278

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
278/2013
Data di deposito
22 novembre 2013
Data di decisione
18 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:278

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37469

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - sulla richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Va riaffermato il nucleo fondante della scelta adottata nella sentenza n. 425 del 2005, volto a preservare i valori di primario risalto, quali la salvaguardia della vita e della salute, essendo questi, in definitiva, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale. Ma, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini - e ad accedere alla propria storia parentale - costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. In questa situazione, Tuttavia, la disciplina all'esame è censurabile per la sua eccessiva rigidità. Il vulnus è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto, la quale, per quel che si è detto, si pone in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., e deve conseguentemente essere rimossa. Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri. Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto. - Per la dichiarazione di non fondatezza di una questione di legittimità costituzionale relativa alle medesime norme esaminate nella sentenza di cui alla massima, censurate in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.: sentenza n. 425 del 2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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