Corte costituzionale

Sentenza n. 274/2013

Corte cost., sent. 20 novembre 2013, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
274/2013
Data di deposito
20 novembre 2013
Data di decisione
18 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:274

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, comma 10, bis, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012
  • art. 17-ter, comma 5, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • art. 17-undecies, comma 4, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • art. 17-undecies, comma 6, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012

Parametri

  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 1, comma 796, lett. s), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 1, comma 796, lett. t), legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 117, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 8, n. 5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 17, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 14, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 20, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
  • art. 1, legge n. 443 del 21 dicembre 2001
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 26 marzo 1977
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 97, Costituzione

Massime

Massima n. 37456

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 16, comma 10- bis , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), il quale stabilisce che: «Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31, già compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Tale disposizione, prevedendo il raggiungimento di una intesa entro un termine sproporzionatamente breve, senza che siano regolate le modalità per procedere ad ulteriori trattative tra lo Stato e la Provincia autonoma, contrasta con il principio di leale collaborazione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. - Circa la necessità di una intesa con la Provincia autonoma di Trento, al fine della realizzazione del tratto autostradale Valdastico della A31, oggetto della norma impugnata nel giudizio, v. citate sentenze n. 122 del 2013 e n. 62 del 2011.

Massima n. 37457

E' costituzionalmente illegittimo,per violazione delle disposizioni di attuazione dello statuto trentino contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, l'art. 17- ter , comma 5, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV- bis del medesimo decreto-legge, volte a favorire la mobilità mediante i veicoli a basse emissioni complessive e contenenti una serie di misure incentivanti, non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti. Il procedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992) esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della legislazione statale, sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati in tale normativa; al contrario la disposizione impugnata prevede l'immediata applicazione della legislazione statale anche nella Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e nelle due Province autonome, fatta salva la "cedevolezza" delle disposizioni statali che non costituiscono princípi vincolanti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto di autonomia. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 162 del 2007.

Massima n. 37458

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa da Regione Veneto in ferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 17- undecies , commi 4 e 6, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), i quali,in relazione all'istituzione di un fondo statale per l'erogazione di incentivi per l'acquisto di autoveicoli nuovi a basse emissioni complessive, prevedono che vengano emanati due decreti di natura non regolamentare, rispettivamente destinati a stabilire le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'art. 17- decies e a rideterminare le ripartizioni delle risorse da utilizzare per le erogazioni negli anni 2014 e 2015. La legislazione censurata non ha alcuna attinenza con la materia del trasporto pubblico locale, perseguendo chiaramente lo scopo di incoraggiare l'utilizzo di veicoli ad energia "pulita" al fine di migliorare la qualità dell'aria, ed è pertanto riferibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., di esclusiva competenza legislativa statale; sicché nella specie non ha rilievo la denuncia di illogicità o di violazione di princípi costituzionali non ridondanti in lesione delle sfere di competenza regionale. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 98 del 2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalle ricorrenti Regione Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 16, comma 10-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17-ter, comma 5, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui al Capo IV-bis del medesimo decreto-legge non si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni provinciali di adeguamento ai princípi in esso contenuti;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-undecies, commi 4 e 6, del d.l. n. 83 del 2012, come convertito dalla legge n. 134 del 2012, promossa, in relazione all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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