Corte costituzionale

Sentenza n. 263/2013

Corte cost., sent. 13 novembre 2013, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
263/2013
Data di deposito
13 novembre 2013
Data di decisione
6 novembre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 69, comma 3, bis, decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012
  • legge n. 134 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37433

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 79, commi 3 e 4, dello statuto trentino, l'art. 69, comma 3- bis , del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che al dichiarato fine di «semplificare l'organizzazione degli enti locali, [...] assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e [...] contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'art. 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», stabilisce che le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, «prevedono [...] che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza». Infatti, la Corte ha stabilito il principio che «il comma 22 [dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214] non si applica alle Regioni speciali», né, evidentemente, alle Province autonome, dovendo gli enti ad autonomia differenziata concordare con lo Stato le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica; donde l'evidenza della contraddizione con detto principio del contenuto della norma censurata. Ne deriva che in assenza delle forme di concertazione previste dallo statuto di autonomia locale, l'attività di adeguamento normativo, rimessa secondo i termini statutari agli organi legislativi regionali e provinciali, non può essere ridotta alla mera sostituzione della fonte normativa regionale o, in questo caso, provinciale, a quella statale, essendo in questa già dettagliatamente predeterminato il contenuto dell'intervento legislativo decentrato. Si deve, invece, prevedere, nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, che sia il legislatore, in questo caso, provinciale ad individuare gli specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 220 del 2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni del decreto-legge oggetto di impugnazione;

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, comma 3-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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