Corte costituzionale

Sentenza n. 256/2013

Corte cost., sent. 31 ottobre 2013, n. 256

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
256/2013
Data di deposito
31 ottobre 2013
Data di decisione
23 ottobre 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Sabino Cassese
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:256

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 10, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 30 del 21 novembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37419

E' inammissibile, per difetto assoluto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 Cost., in quanto esclude l'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto in via transitoria dall'art 35 del d.l. n. 1 del 2012 relativamente alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali. Invero, le istituzioni scolastiche educative non sono menzionate nella citata norma statale invocata quale parametro interposto e sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica solo successivamente con l'art. 7 del d.l. n. 95 del 2012, che fa esclusivo riferimento alle istituzioni statali.

Massima n. 37420

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e», in quanto la disposizione denunciata, sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 311 del 2012 e n. 334 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario -. Modifiche a disposizioni legislative), limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della medesima legge regionale, nella parte in cui concerne le «istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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