Corte costituzionale

Sentenza n. 234/2013

Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/2013
Data di deposito
23 luglio 2013
Data di decisione
16 luglio 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giancarlo Coraggio
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, e relativa Tabella allegata, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
  • art. 2, comma 1, lett. a), e relativa Tabella allegata, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
  • art. 3, comma 1, e relativa Tabella allegata, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37360

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a ), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero), promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto sono stati effettuati oltre il termine, di natura perentoria, stabilito dagli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, da soggetti privi di potestà legislativa. - Sulla natura perentoria del termine di cui agli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 118/2013. - Per l'affermazione secondo cui il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 245/2012.

Massima n. 37361

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a ), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, impugnati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., in quanto hanno disposto la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, con conseguente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale ordinario di Udine, e non hanno previsto il Tribunale ordinario di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza. Premesso che, oltre alla potestà esclusiva dello Stato in tema di ordinamento degli organi dello Stato, di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale [art. 117, secondo comma, lett. f ) ed l ), Cost.], sussiste la riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario, ai sensi dall'art. 108, primo comma, Cost., non è ravvisabile nella specie alcuna ridondanza dei vizi denunciati sulle competenze regionali. Infatti, la dedotta violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione non si risolve nella lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, non essendo a ciò sufficiente il carattere, proprio della Regione, di ente esponenziale e non avendo la ricorrente assolto l'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. In particolare, le doglianze investono solo la violazione delle disposizioni costituzionali sulla formazione delle leggi e non è sufficiente il richiamo all'art. 5 Cost. per sostanziare la invocata ridondanza sul riparto di competenze. - Sulla legittimazione delle Regioni ad evocare nei giudizi in via d'azione parametri extracompetenziali, quali quelli concernenti la formazione di una fonte primaria statale, v. le citate sentenze nn. 216/2008 e 116/2006. - Sull'onere per la Regione, in caso di denunciata violazione di un parametro estraneo al riparto di competenze, di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione», v. la citata sentenza n. 250/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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