Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2013
Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2013
- Data di deposito
- 23 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, e relativa Tabella allegata, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 2, comma 1, lett. a), e relativa Tabella allegata, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
- art. 3, comma 1, e relativa Tabella allegata, decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012
Parametri
Massime
Massima n. 37360
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a ), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero), promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto sono stati effettuati oltre il termine, di natura perentoria, stabilito dagli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, da soggetti privi di potestà legislativa. - Sulla natura perentoria del termine di cui agli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 118/2013. - Per l'affermazione secondo cui il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 245/2012.
Massima n. 37361
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a ), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, impugnati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., in quanto hanno disposto la soppressione degli uffici giudiziari operanti nelle località di San Vito al Tagliamento, Tolmezzo, Cividale del Friuli e Palmanova, con conseguente concentrazione di tutti gli affari nel Tribunale ordinario di Udine, e non hanno previsto il Tribunale ordinario di Tolmezzo tra quelli sede di ufficio di sorveglianza. Premesso che, oltre alla potestà esclusiva dello Stato in tema di ordinamento degli organi dello Stato, di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale [art. 117, secondo comma, lett. f ) ed l ), Cost.], sussiste la riserva di legge statale in tema di ordinamento giudiziario, ai sensi dall'art. 108, primo comma, Cost., non è ravvisabile nella specie alcuna ridondanza dei vizi denunciati sulle competenze regionali. Infatti, la dedotta violazione di parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione non si risolve nella lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, non essendo a ciò sufficiente il carattere, proprio della Regione, di ente esponenziale e non avendo la ricorrente assolto l'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. In particolare, le doglianze investono solo la violazione delle disposizioni costituzionali sulla formazione delle leggi e non è sufficiente il richiamo all'art. 5 Cost. per sostanziare la invocata ridondanza sul riparto di competenze. - Sulla legittimazione delle Regioni ad evocare nei giudizi in via d'azione parametri extracompetenziali, quali quelli concernenti la formazione di una fonte primaria statale, v. le citate sentenze nn. 216/2008 e 116/2006. - Sull'onere per la Regione, in caso di denunciata violazione di un parametro estraneo al riparto di competenze, di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione», v. la citata sentenza n. 250/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), 3, comma 1, con le relative tabelle, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze