Corte costituzionale

Sentenza n. 23/2013

Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/2013
Data di deposito
14 febbraio 2013
Data di decisione
11 febbraio 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:23

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36919

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 159, comma 1, del cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. Sebbene, infatti, nel caso di accertamento della natura irreversibile dell'infermità mentale sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilità del reato, che frustra la ratio e le finalità delle norme in tema di prescrizione dei reati e di sospensione del processo, non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata dell'anomalia segnalata dal remittente. Le possibilità di intervento normativo a rimedio dell'incongrua situazione dell'imputato nei cui confronti sia stata accertata l'irreversibile incapacità di partecipare in modo cosciente al procedimento sono molteplici e si concretano in scelte discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, come tali, in linea di principio, di competenza non della Corte, ma del legislatore. Non sarebbe tollerabile, tuttavia, l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia. - Sull'inammissibilità di questioni rispetto alle quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate v., ex plurimis , sent. n. 134 del 2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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