Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2013
Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2013
- Data di deposito
- 14 febbraio 2013
- Data di decisione
- 11 febbraio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:23
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 36919
É inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma 2 e 111, comma 2, Cost., dell'art. 159, comma 1, del cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 del codice di procedura penale, laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo. Sebbene, infatti, nel caso di accertamento della natura irreversibile dell'infermità mentale sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilità del reato, che frustra la ratio e le finalità delle norme in tema di prescrizione dei reati e di sospensione del processo, non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata dell'anomalia segnalata dal remittente. Le possibilità di intervento normativo a rimedio dell'incongrua situazione dell'imputato nei cui confronti sia stata accertata l'irreversibile incapacità di partecipare in modo cosciente al procedimento sono molteplici e si concretano in scelte discrezionali, inerenti al rapporto tra mezzi e fine, come tali, in linea di principio, di competenza non della Corte, ma del legislatore. Non sarebbe tollerabile, tuttavia, l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia. - Sull'inammissibilità di questioni rispetto alle quali non si profilino conclusioni costituzionalmente obbligate v., ex plurimis , sent. n. 134 del 2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'articolo 159, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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