Corte costituzionale

Sentenza n. 227/2013

Corte cost., sent. 23 luglio 2013, n. 227

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
227/2013
Data di deposito
23 luglio 2013
Data di decisione
16 luglio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:227

Norme oggetto del giudizio

  • art. 54, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 9 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37337

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 54 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16, che prevede che il personale della società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, sia trasferito alla Regione, con deliberazione della Giunta regionale. Tale misura di stabilizzazione senza concorso, in assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del concorso, costituisce una violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In particolare, le scarne ed incerte garanzie approntate dalla norma impugnata (ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli regionali ed ipoetica prova selettiva) si palesano inidonee ad assicurare una seria verifica delle capacità professionali dei lavoratori reclutati dalla Regione dall'esterno, seppure provenienti da una disciolta società in house . (Restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal ricorrente) - Sul principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, v. le citate sentenze nn. 167/2013, 28/2013, 226/2012, 90/2012, 225/2010, 108/2011, 52/2011, 195/2010, 100/2010, 293/2009, 215/2009, e 203/2004. - Sullo specifico caso del trasferimento di personale, senza concorso pubblico, da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale, v. le citate sentenze nn. 62/2012, 310/2011, 299/2011 e 267/2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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