Corte costituzionale
Sentenza n. 224/2013
Corte cost., sent. 19 luglio 2013, n. 224
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 224/2013
- Data di deposito
- 19 luglio 2013
- Data di decisione
- 16 luglio 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:224
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 183 del 4 novembre 2010
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 35, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- clausola 5, punto 2, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 6 giugno 1997
- direttiva CE n. 81 del 15 dicembre 1997
Massime
Massima n. 37332
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, impugnato in relazione agli artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente alle amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in cui è inserita, di rivalutare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati nel regime previgente alla novella di cui all'art. 73 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. In particolare, la disposizione in oggetto riguarda la posizione dei dipendenti pubblici che avevano ottenuto di passare da full-time a part-time ai sensi del dettato originario dell'art. 1, comma 558, della legge n. 662 del 1996, che riconosceva in capo ad essi un diritto potestativo in tal senso. Alla luce di un'interpretazione sistematica della normativa europea evocata dal rimettente (che, accanto alla protezione del lavoratore dalla trasformazione unilaterale del proprio rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, prende pure in considerazione le esigenze organizzative di quest'ultimo), la norma impugnata, rettamente inserita nello specifico contesto del diritto interno, non collide con la direttiva 97/81/CE richiamata dal giudice a quo . Infatti, il lavoratore non risulta essere assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full-time , in quanto l'iniziativa dell'amministrazione deve essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In mancanza di tali presupposti, il dipendente può legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo, non può mai essere licenziato. Così interpretata, la possibilità di "revisione" del part-time riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall'art. 16 della legge n. 183 del 2010 (oltre tutto contenuta entro limiti stringenti di tempo) è da ritenere perfettamente compatibile con i principi desumibili dall'invocata disciplina comunitaria.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevata, in relazione agli articoli 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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