Corte costituzionale
Sentenza n. 216/2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 216
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 216/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:216
Norme oggetto del giudizio
- art. 81-bis, codice di procedura civile (disp. att.)
- art. 1-ter, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
- legge n. 148 del 14 settembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 37264
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81- bis disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1- ter del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., «nella parte in cui prevede che il giudice "fissa" il calendario del processo, così sancendone l'obbligatorietà in ogni caso». La norma censurata costituisce diretta emanazione dell'art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento attribuendogli «tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento» di esso. In particolare, «egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali». Per costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore dispone di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, sicché dalle suddette considerazioni si evince come sia da escludere che la norma censurata sia incorsa in tale vizio. Il rimettente, per sostenere il contrario, si affida ad una serie di argomenti e ad asserite difficoltà non discendenti in via diretta ed immediata dalla norma censurata, ma ricollegabili ad inconvenienti di mero fatto che non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità. - Sul principio secondo cui va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, v. citata sentenza n. 304 del 2011; con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v. sentenze n. 117 del 2012, n. 52 del 2010 e n. 237 del 2007. - Sul principio secondo cui gli inconvenienti di mero fatto non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità v. sentenze n. 117 del 2012, n. 303 del 2011 e n. 230 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede che il giudice "fissa" il calendario del processo, così sancendone l'obbligatorietà in ogni caso», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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