Corte costituzionale
Sentenza n. 214/2013
Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 214
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 214/2013
- Data di deposito
- 18 luglio 2013
- Data di decisione
- 3 luglio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:214
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37262
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 3, in relazione all'art. 646, comma 1, cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non consentono che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, su istanza degli interessati, davanti alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica. Infatti, come già stabilito in precedenti pronunce, una questione finalizzata a riconoscere una determinata facoltà a una parte processuale è priva di rilevanza attuale se, nel giudizio a quo , quella parte non ha mai manifestato la volontà di esercitare la facoltà in discussione, come nel caso di specie. Pertanto, in assenza di tale manifestazione di volontà, la rilevanza della questione di costituzionalità risulta meramente ipotetica, in quanto l'interessato potrebbe comunque non avvalersi della facoltà attribuitagli a seguito di una pronuncia "additivo-manipolativa" di incostituzionalità. - Si veda in materia il precedente della sentenza n. 80/2011, nonché con particolare riguardo a questioni volte ad ampliare le possibilità di accesso dell'imputato a riti alternativi, ex plurimis , le ordinanze nn. 55/2010, 69/2008, 129/2003 e 584/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 315, comma 3, in relazione all'articolo 646, comma 1, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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