Art. 315 — Procedimento per la riparazione
La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314;
L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.