Corte costituzionale

Sentenza n. 137/2013

Corte cost., sent. 13 giugno 2013, n. 137

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
137/2013
Data di deposito
13 giugno 2013
Data di decisione
5 giugno 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:137

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 46, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 46, comma 4, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 4, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 6, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 7, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 8, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 9, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012
  • art. 47, comma 5, legge della Regione Piemonte n. 5 del 4 maggio 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37139

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 46, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che introduce una forma di assunzione riservata a personale interno, senza predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati (ed anzi prevedendo esplicitamente un solo limite minimo del 40%) e senza prevedere una specifica ragione giustificatrice di tale deroga. Tali norme infatti si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai princìpi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, e ciò in quanto il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'amministrazione, ma anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo, per cui deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. - V. citate sentenze nn. 99/2012, 51/2012 e 52/2012.

Massima n. 37140

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che detta un'autonoma disciplina in materia di collaudo di opere pubbliche, con particolare riguardo all'individuazione, selezione e nomina dei soggetti chiamati a svolgere l'attività di collaudo. Infatti le norme attinenti alla fase dell'esecuzione del contratto privatistico rientrano nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale ad eccezione delle sole disposizioni di tipo meramente organizzativo o contabile. - V. citata sentenza n. 431/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 46, commi 2, 3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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