Corte costituzionale

Sentenza n. 108/2013

Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 108

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
108/2013
Data di deposito
29 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:108

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 1, lett. c), decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008
  • legge n. 2 del 28 gennaio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 37098

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c ), del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost. Premesso che l'evoluzione del quadro normativo avutasi dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione (art. 2, commi 1 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è ininfluente nel presente giudizio in quanto gli eventi precedenti alla data di decorrenza della nuova disciplina (1° gennaio 2013) restano disciplinati dalla previgente normativa, inclusa la disposizione oggetto della presente questione, va precisato che con la disposizione censurata il legislatore ha inteso verificare la possibilità di realizzare una tutela a favore degli apprendisti sospesi o licenziati mediante l'intervento degli enti bilaterali. A tal fine ha stabilito, in via transitoria, lo stanziamento di determinati fondi, disponendo che, ove le parti sociali avessero effettivamente previsto quell'intervento, essi avrebbero potuto essere impiegati a favore della predetta categoria di lavoratori. Pertanto, la natura incentivante e sperimentale dell'istituto così previsto ne esclude il carattere irragionevolmente discriminatorio a danno di lavoratori appartenenti a settori produttivi nei quali non sia stato previsto un ente bilaterale, appunto perché non si tratta di una misura introdotta stabilmente e diretta a configurare un incondizionato diritto soggettivo in capo ai lavoratori. Tanto più che il legislatore ha disposto che, in caso di mancato intervento degli enti bilaterali, i lavoratori (inclusi gli apprendisti) accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente e possono, dunque, usufruire di tali misure. Il fatto, poi, che nella Regione di residenza del ricorrente nel giudizio principale non sia stata attivata l'indennità di mobilità in deroga, costituisce un limite generale di quella categoria di ammortizzatori sociali, limite che, di per sé, non vale a rendere irragionevole il diverso istituto dell'indennità di disoccupazione di cui all'art. 19, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze